Parere n. 1452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza cautelare, proposto dalla signora Desiree Manno contro il Ministero della giustizia e nei confronti dei signori Antonietta Giongo e Romina Raggi ed altri per l’annullamento: a) del decreto del 4 ottobre 2021 di approvazione della graduatoria definitiva concorso interno per 691 posti per la qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con decreto del 12 maggio 2020, nella parte in cui col punteggio di 23,50 risulta collocata al 119° posto; b) del verbale n.3/rev del 1° ottobre 2021 della commissione esaminatrice di revisione dei titoli e di ogni altro verbale; c) del decreto del 12 maggio 2020 istitutivo del concorso interno per titoli per complessivi 691 posti, di cui 606 uomini e 85 donne, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria; d) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria definitiva e degli atti del concorso interno per 691 posti nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato la graduatoria definitiva del concorso interno per titoli, nella parte in cui le è stato attribuito il punteggio di 23,50, con collocazione al 119° posto. Ha dedotto l’erronea valutazione dei titoli di studio, delle certificazioni linguistiche e delle certificazioni informatiche previste dall’art. 7, categorie G, I e L, sostenendo che avrebbe dovuto conseguire 27,10 punti e collocarsi al 49° posto. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il Ministero ha eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione del decreto di indizione del concorso e ha sostenuto che la commissione avrebbe correttamente operato sulla base del foglio matricolare, nel quale non risultava la laurea magistrale in giurisprudenza. A seguito di un precedente parere interlocutorio, il Consiglio di Stato ha richiesto chiarimenti documentali, solo parzialmente forniti dal Ministero, con particolare riguardo alle categorie I e L.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Dopo avere già respinto l’istanza cautelare con il precedente parere interlocutorio n. 7 del 5 gennaio 2026, ha rilevato che gli incombenti istruttori relativi alla valutazione delle certificazioni linguistiche e informatiche non erano stati integralmente adempiuti. Ha pertanto reiterato la richiesta istruttoria, disponendo che il Ministero della giustizia trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione integrativa documentata, contenente anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente e dei controinteressati. La relazione dovrà essere previamente partecipata a tutti gli interessati, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni. Il ricorso sarà trattato in una successiva adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026; in caso di ingiustificato mancato adempimento, potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti.
Osservazioni
Categorie I e L dell’art. 7 del bando
Il Ministero non ha fornito un completo riscontro all’incombente istruttorio relativo alla valutazione della certificazione linguistica ESB e dell’attestato di lingua tedesca, nonché della certificazione informatica EI PASS. È necessaria una relazione integrativa documentata che chiarisca la valutabilità di tali titoli e il punteggio eventualmente spettante.
Partecipazione della relazione istruttoria
La relazione integrativa dovrà essere comunicata alla ricorrente e ai controinteressati, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Termine per l’adempimento istruttorio
Il Ministero della giustizia dovrà adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Norme richiamate
art. 7, categorie G, I e L, del decreto 12 maggio 2020
9 punti per la laurea triennale e 12 punti per la laurea magistrale
La disposizione del bando disciplina la valutazione dei titoli di studio, delle conoscenze linguistiche e delle competenze informatiche; la corretta applicazione delle categorie I e L richiede ulteriori accertamenti istruttori.
art. 3 Cost.
La ricorrente lo richiama in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
art. 97 Cost.
La ricorrente lo richiama in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
d.P.R. 1199/1971
Costituisce il quadro normativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere resta interlocutorio in attesa del completamento dell’istruttoria.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione sulla corretta attribuzione di punteggi concorsuali dipende da documentazione non integralmente acquisita, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e reiterare gli incombenti istruttori prima di pronunciarsi sul rito e sul merito.
- L’amministrazione destinataria di un incombente istruttorio deve fornire un riscontro completo, documentato e specificamente riferito a ciascun profilo oggetto di richiesta; il parziale adempimento non consente di definire la controversia quando restino da chiarire elementi potenzialmente decisivi.
- Le risultanze istruttorie acquisite dall’amministrazione devono essere partecipate alla ricorrente e ai controinteressati, ai quali deve essere garantito un termine congruo per formulare osservazioni e controdeduzioni.
- In caso di ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori, il ricorso straordinario può essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Impugnazione della graduatoria del concorso per ispettori della Polizia penitenziaria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’agente della Polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia e nei confronti di altri partecipanti controinteressati. La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e gli ulteriori atti del concorso interno per complessivi 691 posti nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
Premesse e richiesta della ricorrente
La ricorrente è stata collocata al 119° posto con 23,50 punti. Ha sostenuto che la commissione avrebbe dovuto attribuirle un punteggio complessivo di 27,10, tale da consentirle la collocazione al 49° posto.
Le censure hanno riguardato:
- la valutazione dei titoli di studio di cui all’art. 7, categoria G, con particolare riferimento alla laurea magistrale in giurisprudenza e alla laurea triennale in lingue e culture straniere;
- la valutazione dei titoli linguistici di cui alla categoria I, contestando il mancato riconoscimento del certificato ESB LEV 1 e dell’attestato di lingua tedesca;
- la valutazione della certificazione informatica EI PASS prevista dalla categoria L;
- la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
La ricorrente ha inoltre proposto istanza cautelare per la sospensione degli atti impugnati.
Posizione del Ministero
Il Ministero della giustizia ha concluso per l’infondatezza del ricorso e ha rilevato la possibile tardività dell’impugnazione del decreto di indizione del concorso del 12 maggio 2020. Quanto alla valutazione dei titoli, ha riferito che la commissione si sarebbe attenuta alle risultanze del foglio matricolare, nel quale non risultava la laurea magistrale in giurisprudenza.
Il Ministero ha successivamente comunicato che, dopo la trasmissione della relazione ministeriale, non risultava pervenuto alcun riscontro dalla ricorrente.
Precedente parere interlocutorio e attività istruttoria
Con il parere interlocutorio n. 7 del 5 gennaio 2026, la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare e disposto l’acquisizione di chiarimenti su alcuni profili della controversia.
Il Ministero ha fornito un parziale riscontro con nota del 6 febbraio 2026. Tuttavia, è rimasto inevaso l’incombente relativo alle categorie I e L dell’art. 7 del bando, concernenti rispettivamente i titoli linguistici e le conoscenze dei programmi e dei sistemi informatici.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi prima di pronunciarsi definitivamente, lasciando impregiudicata ogni questione di rito e di merito, compresa la possibile tardività dell’impugnazione del decreto di indizione e la fondatezza delle contestazioni sul punteggio.
Il Ministero dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa documentata che chiarisca in particolare la valutabilità e il punteggio spettante per:
- il certificato ESB LEV 1;
- l’attestato di lingua tedesca;
- la certificazione informatica EI PASS.
La relazione dovrà contenere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente e dei controinteressati. A tal fine, dovrà essere loro comunicata con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni.
Esito interlocutorio
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del parere e rinviato la trattazione del ricorso a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sull’ammissibilità, sulla tardività o sulla fondatezza del ricorso.
La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
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