Sentenza n. 329/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del Tar Puglia – Prima Sezione di Lecce n. 1188/2020, resa nel giudizio n. 1093/2019 R.G. in data 21.10.2020 e pubblicata in data 03.11.2020 e per la nomina di un commissario ad acta, affinché provveda all'adozione degli atti che il Comune di Otranto ha l'obbligo di compiere, ponendo le spese a carico della medesima Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Otranto nell’esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 1188/2020 e nella conclusione del procedimento relativo all’originaria istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 1188/2020, passata in giudicato, che aveva annullato gli atti con cui il Comune di Otranto aveva respinto l’istanza del 4 luglio 2017 per il rilascio di un permesso di costruire relativo alla realizzazione di un immobile a uso abitativo, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Dopo la sentenza il Comune aveva riattivato il procedimento e trasmesso un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, ma, ricevute le osservazioni dei privati, non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo, nonostante i solleciti e l’invito ad adempiere del 21 novembre 2024. I ricorrenti hanno quindi chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato mediante l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza edilizia, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato la sentenza da eseguire come pronuncia non autoesecutiva: l’annullamento del diniego edilizio, poiché riguardava l’atto conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte e lasciava salve le ulteriori determinazioni amministrative, produceva un effetto conformativo consistente nell’obbligo del Comune di riesaminare e concludere il procedimento nel rispetto della motivazione della sentenza. Poiché il Comune si era limitato a riattivare il procedimento e a trasmettere il preavviso di rigetto, senza adottare un provvedimento definitivo dopo le osservazioni dei ricorrenti, il giudice ha accertato l’inadempimento del giudicato. Ha ordinato al Comune di concludere il procedimento e di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale successivo inadempimento, su istanza dei ricorrenti; le relative spese saranno poste a carico del Comune e potranno essere valutate anche ai fini del danno erariale. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti, ritenute estranee all’inadempimento contestato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo e l’adozione degli atti necessari a conformarsi alla decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce un atto endoprocedimentale e non sostituisce il provvedimento espresso conclusivo, che l’amministrazione deve adottare dopo l’esame delle osservazioni dell’interessato.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla il provvedimento conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte e fa salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, la pronuncia non è autoesecutiva: produce un effetto conformativo che impone all’amministrazione di riesaminare e concludere nuovamente il procedimento nel rispetto dei criteri risultanti dalla motivazione del giudicato.
- La riattivazione del procedimento e l’adozione di un preavviso di rigetto non integrano l’esecuzione del giudicato quando, dopo le osservazioni dell’interessato, l’amministrazione non adotta il provvedimento espresso conclusivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di concludere il procedimento entro un termine determinato e riservare, in caso di ulteriore inerzia e su istanza dell’interessato, la nomina di un commissario ad acta.
- Le spese dell’attività del commissario ad acta conseguente all’inadempimento dell’amministrazione possono essere poste a carico dell’amministrazione stessa e valutate anche ai fini dell’eventuale danno erariale.
Come è indicizzato
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