Ordinanza n. 939/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del decreto del Questore di Milano n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2017, notificato il 20 aprile 2026, avente ad oggetto l’annullamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo numero -OMISSIS-(Allegato 1). 2. del provvedimento del Questore di Brescia del 14 ottobre 2016, conosciuto dal ricorrente soltanto in occasione della notificazione del decreto di Milano, avente ad oggetto l’annullamento della carta di soggiorno n. -OMISSIS- (Allegato 2). 3. del verbale di ritiro del titolo del -OMISSIS-del 20 aprile 2026 nella parte esecutiva e ogni atto esecutivo conseguente (Allegato 3 e relata Allegato 4) con cui la Questura di Roma in data 20 aprile 2026 ha ritirato al sig. -OMISSIS-il permesso di soggiorno. 4. di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, annullamento della carta di soggiorno e verbale di ritiro del titolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore di Milano del 12 dicembre 2017, notificato il 20 aprile 2026, con cui era stato annullato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il provvedimento del Questore di Brescia del 14 ottobre 2016, conosciuto in occasione della notificazione del decreto di Milano, avente a oggetto l'annullamento della carta di soggiorno; nonché il verbale di ritiro del titolo e gli atti consequenziali. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava la tardiva notificazione dei provvedimenti e la revoca del titolo fondata sulla non veridicità della documentazione reddituale prodotta per il rilascio della carta di soggiorno. L'amministrazione ha dedotto e documentato l'irreperibilità dell'interessato, riconducibile anche all'omessa dichiarazione anagrafica della dimora abituale, nonché la sostanziale assenza di redditi percepiti e di versamenti contributivi dall'ingresso in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Quanto alla mancata tempestiva notificazione dei provvedimenti delle Questure di Brescia e Milano, ha ritenuto che essa fosse dipesa dall'irreperibilità del ricorrente, risultante dai verbali di vane ricerche dei Commissariati di P.S. Lambrate, Villa San Giovanni e Comasina. Tale irreperibilità è stata collegata all'omessa dichiarazione all'anagrafe della dimora abituale, in violazione dell'art. 7, comma 3, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Quanto alla contestazione sulla non veridicità della documentazione reddituale, il giudice ha rilevato che la circostanza non era stata efficacemente contestata e che la documentazione dell'amministrazione attestava la sostanziale assenza di redditi e versamenti contributivi dall'ingresso sul territorio nazionale. Il ricorrente non aveva replicato né prodotto documenti idonei a dimostrare la percezione di un reddito adeguato e, quindi, la veridicità della documentazione presentata per il rilascio del titolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare incidentale è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 7, comma 3, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
L'omessa dichiarazione anagrafica della dimora abituale è stata valorizzata per spiegare l'irreperibilità dell'interessato e la conseguente mancata tempestiva notificazione dei provvedimenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando gli elementi disponibili non offrono un sufficiente fumus boni iuris, anche senza una decisione definitiva sul merito della controversia.
- La mancata tempestiva notificazione di un provvedimento amministrativo non è imputabile all'amministrazione quando risulti determinata dall'irreperibilità del destinatario e tale irreperibilità sia collegata all'omessa dichiarazione anagrafica della dimora abituale.
- La contestazione meramente assertiva della non veridicità della documentazione reddituale non è sufficiente a superare evidenze documentali dell'amministrazione attestanti l'assenza sostanziale di redditi e versamenti contributivi; il destinatario deve fornire elementi idonei a dimostrare la veridicità dei dati prodotti e il possesso di un reddito adeguato al sostentamento.
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