Sentenza n. 638/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 0008839 del 4 giugno 2025, con il quale il Comune di Statte ha disposto, in relazione alla cava di calcare sita in località “Mater Gratiae” nel Comune di Statte, “la sospensione dell'attività estrattiva autorizzata dal provvedimento Regionale DIR. n° 281 del 19/11/2018 e successive rettifiche di cui ai provvedimenti DIR. n° 339 del 17/12/2018 e DIR. n° 007 del 16/01/2019 con decorrenza dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione del presente provvedimento”; - del provvedimento prot. n. 5722 del 10 aprile 2025, con il quale il Comune di Statte: (i) ha diffidato la Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a provvedere nel termine di trenta giorni al versamento degli oneri previsti dall'art. 10 della L.R. n. 22/2019, in relazione all'attività estrattiva assentita con riferimento alla cava “Mater Gratiae” per l'anno 2023 applicando, altresì, in danno della stessa Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 5 della L.R. n. 22/2019 per l'omesso pagamento degli oneri finanziari previsti dall'art. 10 della stessa norma; (ii) ha comunicato alla medesima Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria “l'avvio del procedimento finalizzato alla adozione del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva per mancata ottemperanza all'obbligo previsto dalla L.R. n. 22/2019 ed in particolare dall'art. 10 e dell'art. 30 comma 1 lett. g)”; - del provvedimento prot. n. 2178 del 10 febbraio 2025, con il quale il Comune di Statte ha diffidato la Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a provvedere nel termine di 20 giorni “alla trasmissione formale a questo Ente via P.e.c. dei documenti relativi alla statistica mineraria anno 2024 (riferimento anno 2023) unitamente ad un prospetto relativo agli importi da corrispondere quale tariffa mineraria con le eventuali riduzioni spettanti in base alle disposizioni regionali” nonchè “al pagamento degli importi dovuti quale tariffa mineraria sia a favore della Regione Puglia che a favore di questo Ente Civico” preannunciando, in difetto di adempimento, “l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva, per mancata ottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni e documentazione in ragione di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2019 ed in particolare dall'art. 17 e dall'art. 30 comma 1 lett. f)”; - di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di diffida al pagamento degli oneri e di sospensione dell’attività estrattiva presso una cava di calcare
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che disponeva la sospensione dell’attività estrattiva, nonché le precedenti diffide relative al pagamento degli oneri finanziari e alla trasmissione della documentazione sulla statistica mineraria. Il primo motivo denunciava la violazione della disciplina sull’Amministrazione Straordinaria e l’illegittimità dei provvedimenti per insussistenza dell’inadempimento posto a loro fondamento: gli oneri relativi all’attività estrattiva del 2023, anteriori all’ammissione della società alla procedura concorsuale, non sarebbero stati immediatamente esigibili nei confronti della società, dovendo essere accertati e soddisfatti secondo le regole della procedura di Amministrazione Straordinaria. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità, falso presupposto, difetto di istruttoria e motivazione. Il secondo motivo ha censurato la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2-bis, 7 e 10 della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buon andamento, nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990 e dei medesimi principi di buon andamento. Il TAR ha ritenuto assorbente il primo motivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha confermato in sede di merito la valutazione già espressa nell’ordinanza cautelare, ritenendo che gli oneri relativi all’attività estrattiva svolta nel 2023, essendo anteriori all’ammissione della società all’Amministrazione Straordinaria, non potessero essere richiesti direttamente alla società con le modalità ordinarie né potessero fondare una sospensione dell’attività estrattiva per mancato pagamento. L’ammissione alla procedura ha prodotto lo spossessamento del debitore e l’affidamento della gestione al commissario straordinario, con applicazione delle disposizioni relative all’accertamento concorsuale del passivo. Il Comune, quale creditore, avrebbe dovuto far valere il proprio credito mediante domanda di ammissione al passivo, anziché pretendere il pagamento diretto dalla società in Amministrazione Straordinaria. Ne consegue che l’art. 10 della l.r. Puglia n. 22/2019 è risultato inapplicabile alla fattispecie, poiché l’omesso pagamento posto a base delle diffide, della sanzione e della sospensione non costituiva un inadempimento immediatamente esigibile. I provvedimenti impugnati, fondati su un presupposto insussistente, sono stati annullati. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003, convertito dalla l. n. 39/2004
L’ammissione all’Amministrazione Straordinaria determina lo spossessamento del debitore, l’affidamento della gestione dell’impresa al commissario straordinario e l’applicazione degli effetti previsti dalla disciplina concorsuale richiamata.
art. 4-ter, comma 1, d.l. n. 347/2003, convertito dalla l. n. 39/2004
Richiama, per l’Amministrazione Straordinaria, la disciplina dell’accertamento del passivo prevista dal d.lgs. n. 270/1999.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270/1999
L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.
Il creditore deve far accertare il credito nell’ambito della procedura concorsuale, mediante domanda di ammissione al passivo, e non può pretenderne il pagamento diretto dalla società sottoposta ad Amministrazione Straordinaria.
artt. 93 e seguenti r.d. n. 267/1942
Prevedono il procedimento concorsuale per l’accertamento del passivo, applicabile all’Amministrazione Straordinaria secondo il rinvio operato dal d.lgs. n. 270/1999.
art. 10 l.r. Puglia n. 22/2019
La previsione degli oneri finanziari per l’attività estrattiva non consente, nei confronti di un’impresa ammessa all’Amministrazione Straordinaria, di esigere direttamente il pagamento di crediti anteriori alla procedura né di fondare su tale mancato pagamento la sospensione dell’attività estrattiva.
art. 33, comma 5, l.r. Puglia n. 22/2019
La sanzione per l’omesso pagamento degli oneri non può essere applicata quando l’omesso pagamento riguarda un credito non immediatamente esigibile al di fuori della procedura concorsuale.
art. 30, comma 1, lett. f) e g), l.r. Puglia n. 22/2019
Le ipotesi regionali che consentono l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività estrattiva non possono essere applicate in presenza di un presupposto di inadempimento insussistente per effetto della disciplina concorsuale.
artt. 1, commi 1 e 2-bis, 2, 3, 7 e 10 l. n. 241/1990
Le relative censure procedimentali e motivazionali sono state assorbite, non essendo necessarie per la decisione dopo l’accoglimento del motivo principale.
Massime di principio
- Quando un’impresa è ammessa all’Amministrazione Straordinaria, i crediti anteriori alla procedura devono essere accertati e soddisfatti nell’ambito del concorso, mediante domanda di ammissione al passivo, e non possono essere richiesti direttamente all’impresa con modalità estranee alla procedura.
- L’ammissione all’Amministrazione Straordinaria rende non immediatamente esigibile, nei confronti della società assoggettata alla procedura, il pagamento diretto dei crediti anteriori, anche se derivanti da obblighi pubblicistici o da oneri previsti dalla normativa regionale.
- Un provvedimento amministrativo di sospensione di un’attività autorizzata, fondato sul mancato pagamento di un credito anteriore alla procedura concorsuale, è illegittimo quando l’inadempimento posto a suo fondamento non è esigibile al di fuori dell’accertamento concorsuale.
- La sanzione amministrativa e la misura consequenziale previste dalla normativa di settore per l’omesso pagamento presuppongono un’obbligazione attualmente esigibile; in mancanza di tale presupposto, non possono essere legittimamente applicate.
- Il creditore pubblico deve rispettare le regole dell’Amministrazione Straordinaria anche quando intenda tutelare un credito derivante dall’esercizio di un’attività soggetta ad autorizzazione amministrativa; la natura pubblicistica dell’onere non esclude, di per sé, l’accertamento concorsuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →