Cassazione Penale, Sentenza n. 7353/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/08/2024 che aveva dichiarato cessata l'efficacia dell'ordinanza del 7/05/2024 (con la quale era stata concessa la detenzione domiciliare). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice esaminato la possibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale in alternativa alla detenzione domiciliare e per non aver valutato la documentazione medica che attestava la temporanea impossibilità ad svolgere attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo: nel frontespizio del ricorso era indicata l'impugnazione dell'ordinanza del 6/08/2024, ma nel corpo del ricorso le censure erano rivolte all'ordinanza del 7/05/2024; quindi le censure risultano irrilevanti e tardive rispetto all'atto effettivamente impugnato e non sono state formulate deduzioni specifiche nei confronti del provvedimento del 6/08/2024. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Corte Costituzionale
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare l'applicazione di una somma aggiuntiva a titolo di ammenda quando sussistono profili di colpa nella condotta processuale del ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione è fondamentale indicare e impugnare correttamente il provvedimento specifico: censure rivolte a un atto diverso da quello formalmente impugnato comportano l'inammissibilità del ricorso.
- Le doglianze devono essere pertinenti e dirette all'atto indicato nel frontespizio; la mancata corrispondenza tra frontespizio e motivi porta a irrilevanza delle censure e al rigetto per inammissibilità.
- Se nel frattempo è intervenuto un nuovo provvedimento (es. cumulo che ridetermina la pena residua) che incide sui requisiti per le misure alternative, tale nuovo provvedimento può rendere impossibile l'ammissione alla misura richiesta.
- La mancata sottoscrizione delle prescrizioni previste per una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) può determinare la cessazione dell'efficacia del provvedimento che la concedeva.
- La mera produzione di documentazione (es. medica) richiede che il ricorrente ne illustri e colleghi l'efficacia giuridica al provvedimento impugnato; l'omessa specifica valutazione processuale di tali elementi può essere rilevante solo se effettivamente dedotta con riferimento all'atto impugnato.
- Un ricorso mal confezionato o palesemente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme a titolo di ammenda quando emergono profili di colpa nella condotta processuale.
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