Cassazione Penale, Sentenza n. 29573/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 9/6/2022 che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi a) (art. 617 quinquies) e c) (art. 615 quater) e aveva confermato la condanna per il reato di cui al capo b) (art. 615 ter, comma 3). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione nella dichiarazione di responsabilità per accesso abusivo a sistema informatico, sostenendo che lo skimmer utilizzato copia la banda magnetica ma non i codici PIN e dunque non sarebbe avvenuta una introduzione nel sistema informatico; 2) illegittima riforma in peius del trattamento sanzionatorio dopo l'estinzione per prescrizione di altri capi; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nella sostanza, ma ha escluso l'aggravante prevista dal comma 3 dell'art. 615-ter cod. pen. e, per effetto di tale esclusione, ha dichiarato estinto per prescrizione anche il reato contestato al capo b) alla data del 9 maggio 2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. In motivazione la Corte ha affermato che l'installazione di dispositivo per la lettura della banda magnetica e di una microcamera per la lettura del PIN integra l'accesso abusivo al sistema informatico, richiamando la nozione di "sistema informatico" anche in relazione al POS e alla connessa trasmissione di dati; tuttavia ha escluso che il bancomat di un istituto di credito privato costituisca un "sistema di interesse pubblico" ai fini dell'aggravante, applicando un'interpretazione restrittiva dell'art. 615-ter comma 3. L'annullamento senza rinvio assorbe le questioni relative alla determinazione della pena e all'applicazione dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
comma 3: aggravante per accesso a sistemi "di interesse pubblico"
La Corte interpreta l'aggravante in senso restrittivo: il sistema va qualificato come di interesse pubblico in base alla natura e all'interesse dell'attività (oggettivo), non in base alla mera disponibilità al pubblico o alla natura privata del soggetto gestore; pertanto il bancomat di un istituto di credito privato non rientra nell'aggravante
art. 615-quater cod. pen.
Citato come capo di imputazione precedentemente dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello; nessuna diversa interpretazione giurisprudenziale specifica rilevata nella decisione
art. 617-quinquies cod. pen.
Citato come capo di imputazione (capo a) anch'esso dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello
art. 131-bis cod. pen.
Il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis è stato dichiarato assorbito dall'annullamento della sentenza per prescrizione; la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi nel merito dopo aver disposto l'annullamento senza rinvio
Convenzione di Budapest (23/11/2001)
Richiamata per la definizione e la nozione di "sistema informatico" e per confermare che carte e dispositivi connessi al POS costituiscono sistemi idonei alla trasmissione di dati informatici, rilevanti ai fini del reato di accesso abusivo
Massime di principio
- L'installazione di uno skimmer accompagnata da un dispositivo (es. microchip/microcamera) idoneo a intercettare comunicazioni o dati collegati al POS può integrare il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter).
- La mera copia della banda magnetica, se non accompagnata da accesso o intercettazione di flussi informatici connessi al sistema, può non essere sufficiente a integrare l'accesso abusivo; la fattispecie va ricondotta alle specifiche modalità tecniche concrete.
- L'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 615-ter ("sistemi di interesse pubblico") va interpretata restrittivamente: conta la natura e l'interesse pubblico dell'attività svolta dal sistema, non la sua disponibilità al pubblico o il fatto che sia gestito da un soggetto privato.
- Se dall'esclusione di un'aggravante consegue una rideterminazione della pena che porta alla estinzione per prescrizione, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione.
- Questioni relative al calcolo della pena e all'applicabilità di benefici (es. art. 131-bis) possono diventare assorbite se la Corte pronuncia l'estinzione del reato per prescrizione; in casi simili è cruciale verificare i termini prescrizionali aggiornati dopo ogni rideterminazione della pena.
- Nelle difese basate su profili tecnico-informatici (es. idoneità di dispositivi a intercettare comunicazioni), è determinante produrre e contestare prove tecniche specifiche sull'effettiva capacità degli strumenti impiegati di interagire con il sistema informatico oggetto di tutela.
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