Cassazione Penale, Sentenza n. 43360/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., dedotto per omissione di valutazione e errore percettivo da parte della Corte di legittimità: si contestava che la Cassazione avesse ritenuto aspecifico il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, basando tale rifiuto su un presunto comportamento non collaborativo dell'imputato (silenzio), mentre nel merito l'imputato aveva invece reso interrogatorio e risposto a tutte le domande, cioè aveva tenuto un comportamento processuale positivo
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti fosse il frutto di una valutazione di merito (contenuto valutativo) e non di un errore percettivo o di una svista; ha quindi escluso la rilevanza dell'errore di fatto invocato. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende per la gravità colposa della presentazione del ricorso
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte interpreta la norma delimitando l'errore di fatto all'errore percettivo o alla svista nella lettura degli atti che ha effettivamente influenzato la decisione, escludendo gli errori di giudizio o le valutazioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità, qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ricondurre la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; nel caso la sua applicazione è stata oggetto di valutazione discrezionale da parte dei giudici di merito e della Corte di legittimità
Sezioni Unite, n. 16103 e n. 16104 del 27/3/2002 (giurisprudenza)
Richiamate per distinguere errore percettivo (ammissibile nel rimedio di cui all'art. 625-bis) dagli errori di valutazione/giudizio, non sindacabili con il ricorso straordinario
Sezione 6, sentenza n. 46806 del 3/11/2021 (giurisprudenza)
Affermata la possibilità che l'omesso esame di una memoria difensiva integri un errore di fatto quando derivi da una svista materiale immediatamente e oggettivamente rilevabile; la Corte ha valutato che nel caso concreto non sussistesse tale svista
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è rimedio eccezionale: rileva solo l'errore percettivo (svista/equivoco) nella lettura degli atti che abbia effettivamente condizionato la decisione, non le valutazioni di merito.
- Quando la Corte esprime una motivazione che esamina e respinge specificamente una circostanza (es. comportamento processuale), quella decisione è di contenuto valutativo e non può essere trasformata in errore di fatto salvo che sia dimostrabile una svista oggettiva e immediatamente verificabile.
- Per far valere l'omesso esame di un atto o di una censura come errore di fatto occorre dimostrare che la presenza dell'atto/censura era manifesta e che la Corte ha concretamente trascurato la sua esistenza per semplice disattenzione, non per valutazione.
- Le questioni attinenti all'apprezzamento della gravità dei fatti e alla concessione o meno delle attenuanti generiche rientrano largamente nella discrezionalità del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili con il ricorso per errore di fatto.
- Presentare un ricorso manifestamente inammissibile o basato su una erronea qualificazione dell'oggetto (valutazione vs svista) può comportare sanzioni, compresa la condanna alla Cassa delle ammende per colpa grave
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