Cassazione Penale, Ordinanza n. 35127/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 4 novembre 2025 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Trani del 18 ottobre 2023. Era stato ritenuto responsabile della detenzione illecita, fuori dai casi consentiti, di hashish suddiviso in tredici bustine e condannato a sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza e sulla destinazione della sostanza, sostenendo che il solo dato ponderale non fosse sufficiente a inferire la finalità di spaccio, soprattutto in assenza di materiale di confezionamento o di altri indici. Con il secondo motivo ha lamentato l’insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, la decisione d’appello aveva fondato la destinazione non personale su una pluralità di elementi convergenti: lo stupefacente era occultato negli slip mentre l’imputato transitava in pubblica via, era suddiviso in buste termosaldate e presentava una quantità di principio attivo e un numero di dosi ricavabili ritenuti incompatibili con l’uso esclusivamente personale. La censura chiedeva in sostanza una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove, non consentite nel giudizio di cassazione, il cui controllo riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l’assenza di elementi positivi apprezzabili e la condizione personale dell’imputato, gravato da condanne anche per fatti specifici e sottoposto a sorveglianza speciale; non era necessario esaminare analiticamente ogni elemento dedotto, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi o rilevanti. La Cassazione ha inoltre precisato che il riferimento alla recidiva contenuto nel ricorso non trovava riscontro nella contestazione né nell’accertamento recepito dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero dalla colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 novembre 2025, ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Trani del 18 ottobre 2023, che aveva dichiarato Margiotta Antonio responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, fuori dai casi consentiti, sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in tredici bustine, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.
La disposizione è applicata alla detenzione illecita di hashish attribuita all’imputato; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure senza rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità confermata in appello.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero dall'addebito di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero dalla colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione; non consente una nuova ricostruzione del fatto né una rivalutazione autonoma degli elementi probatori riservata al giudice di merito.
- La destinazione allo spaccio di una sostanza stupefacente può essere desunta da una valutazione complessiva di indici convergenti, quali le modalità di occultamento, il confezionamento, la quantità di principio attivo e il numero di dosi ricavabili; la censura che contrappone una diversa lettura del materiale probatorio non è sufficiente a fondare il controllo di legittimità se la motivazione di merito è logicamente sostenibile.
- Per motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, quando la decisione richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
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