Sentenza n. 5396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all’indennità per trasferimento d’autorità relativa al periodo dall’8 settembre 2014 al 26 novembre 2015
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva chiesto il trasferimento da una sede della Capitaneria di porto a una delle sedi indicate in ordine di preferenza. L’amministrazione aveva disposto il trasferimento presso un diverso comando situato nel Comune di Roma, qualificandolo come trasferimento a domanda. Il trasferimento era stato impugnato e annullato dal TAR, con sentenza passata in giudicato, mentre era stata respinta la domanda risarcitoria. Successivamente l’interessato aveva chiesto il pagamento dell’indennità prevista per i trasferimenti d’autorità, sostenendo che il giudicato avesse riqualificato la movimentazione come trasferimento d’autorità. Il diniego dell’amministrazione e la successiva sentenza del TAR sono stati impugnati in appello. I quattro motivi dedotti hanno riguardato: la violazione della prova documentale e il travisamento dei fatti; l’errata qualificazione della movimentazione come trasferimento a domanda anziché disposto nell’interesse dell’amministrazione; l’elusione del giudicato e la mancata declaratoria di nullità degli atti amministrativi; la violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 e la sussistenza dei presupposti per l’indennità.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha affermato che la spettanza dell’indennità di trasferimento presuppone, quale elemento costitutivo, un provvedimento di trasferimento d’autorità valido ed efficace. La distinzione tra trasferimento d’autorità e trasferimento a domanda dipende dall’interesse cui è riconducibile la movimentazione: il primo soddisfa in via esclusiva o prevalente l’interesse dell’amministrazione, mentre il secondo consegue all’iniziativa dell’interessato. Nel caso concreto, l’atto del 19 agosto 2014 indicava espressamente che il movimento era disposto per accoglimento della domanda; l’assegnazione a un comando diverso da quello indicato, ma situato nella località richiesta, derivava dall’interpretazione della circolare applicabile e non da un prevalente interesse dell’amministrazione. Il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR aveva annullato il trasferimento a domanda perché l’assegnazione non corrispondeva allo specifico comando indicato, ma non aveva riqualificato la movimentazione come trasferimento d’autorità. Esso non conteneva alcuna statuizione, esplicita o implicita, sul diritto all’indennità. L’annullamento con effetti ex tunc dell’atto illegittimo non ha quindi fatto sorgere il presupposto sostanziale dell’indennità. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 86/2001
La spettanza dell’indennità per trasferimento d’autorità richiede la sussistenza di un provvedimento di trasferimento d’autorità valido ed efficace; la mera illegittimità di un trasferimento a domanda non integra tale presupposto.
art. 976 d.lgs. 66/2010
Il trasferimento d’autorità del personale militare assume la veste di un ordine militare, elemento coerente con la sua riconducibilità all’interesse esclusivo o prevalente dell’amministrazione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre quanto deciso dalla sentenza e non consente di ricavare una riqualificazione del trasferimento come d’autorità quando né il dispositivo né la motivazione contengano una statuizione, anche implicita, in tal senso.
art. 32, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato dal TAR per convertire il rito, trattandosi di domanda di accertamento distinta dall’esecuzione del giudicato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base della condanna dell’appellante alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
Massime di principio
- La spettanza dell’indennità prevista per il trasferimento d’autorità del personale militare presuppone un provvedimento di trasferimento d’autorità valido ed efficace; l’annullamento giurisdiziale di un trasferimento a domanda non sostituisce né genera tale presupposto.
- La qualificazione del trasferimento come d’autorità o a domanda dipende dall’interesse prevalente cui è riconducibile la movimentazione: il trasferimento d’autorità soddisfa in via esclusiva o prevalente l’interesse dell’amministrazione, mentre quello a domanda consegue all’iniziativa del dipendente.
- L’assegnazione a un comando diverso da quello indicato dall’interessato non trasforma automaticamente un trasferimento a domanda in trasferimento d’autorità, quando la movimentazione sia stata disposta in accoglimento dell’istanza e l’errore dell’amministrazione riguardi l’interpretazione della sede richiesta.
- Il giudicato di annullamento di un trasferimento a domanda per difformità rispetto alla sede richiesta non riqualifica il trasferimento come d’autorità se tale riqualificazione non risulta dal dispositivo o dalla motivazione, neppure implicitamente.
- L’effetto conformativo del giudicato non può essere utilizzato per introdurre una pretesa indennitaria che non sia stata oggetto della decisione e che richieda un autonomo presupposto costitutivo non accertato nel precedente giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →