Cassazione Civile, Ordinanza n. 21799/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per TARSU emesso da un comune nei confronti di un istituto religioso per gli anni d’imposta dal 2005 al 2012. In appello era stata confermata la pretesa tributaria. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sulla decadenza dell’accertamento, sostenendo che per gli anni 2005-2008 l’avviso notificato nel 2014 era tardivo e che non ricorrevano i presupposti per applicare la disciplina evocata dal giudice d’appello sulla riscossione spontanea; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione della decadenza; con il terzo ha lamentato la violazione del regolamento comunale TARSU sostenendo che le superfici destinate alla 'Casa famiglia' dovessero essere escluse perché luoghi di culto o connessi al culto; con il quarto ha contestato la tariffa applicata ai locali, sostenendo che l’attività non fosse assimilabile a una struttura ricettiva e che i locali adibiti a dimora delle religiose dovessero essere tassati come abitazione privata. Il comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e rigettato il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente limitatamente al tributo richiesto per gli anni dal 2005 al 2008. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7
non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie per escludere la decadenza invocata dal contribuente; la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina generale del termine decadenziale per l'accertamento TARSU.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
il termine quinquennale di decadenza per l'accertamento decorre, nel caso di occupazione già in atto sin dall'inizio del periodo d'imposta, dall'anno corrente; nella specie il termine era già spirato prima della notifica dell'avviso del 2014 per gli anni 2005-2008.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1
la denuncia unica dei locali tassabili rileva ai fini dell'individuazione del dies a quo della decadenza; la Corte distingue tra occupazione esistente sin dall'inizio del periodo d'imposta e occupazione iniziata successivamente al 20 gennaio.
art. 2964 c.c.
il termine decadenziale quinquennale non è suscettibile di interruzione o sospensione, salvo diversa previsione normativa, non ravvisata nel caso di specie.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
il ravvedimento operoso richiede l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti per perfezionarsi; nella fattispecie non risultava perfezionato alcun adempimento spontaneo idoneo a incidere sulla decadenza.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
invocato dal ricorrente per lamentare nullità della sentenza per motivazione apparente; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.
regolamento comunale TARSU, art. 5, comma 2, lett. h)
le superfici sono escluse dal tributo solo se effettivamente destinate a luoghi di culto o ad attività strettamente connesse al culto, in quanto incapaci di produrre rifiuti per natura e uso; non basta la mera appartenenza a un ente religioso.
regolamento comunale TARSU, art. 7
regola i criteri tariffari; nella specie è stata ritenuta legittima l'applicazione della tariffa per alberghi e altre strutture ricettive ai locali adibiti a casa vacanze e della tariffa agevolata per istituti religiosi ai locali destinati a dimora delle religiose.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. c)
la tariffa può essere articolata tenendo conto di locali ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, oltre che di esercizi alberghieri; ciò consente distinzioni tariffarie tra abitazioni private, collettività e istituti religiosi.
Massime di principio
- In materia di TARSU, quando l'occupazione o detenzione dei locali è già in atto sin dall'inizio del periodo d'imposta, il termine quinquennale di decadenza per l'accertamento decorre dall'anno corrente; se invece l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, la decorrenza si sposta all'anno successivo.
- Il termine di decadenza per l'accertamento tributario, in mancanza di una specifica previsione contraria, non è soggetto a sospensione o interruzione.
- La mera natura religiosa del soggetto passivo non comporta l'esenzione TARSU: l'esclusione delle superfici richiede una concreta destinazione a culto o ad attività strettamente connesse al culto, tale da renderle non produttive di rifiuti.
- Ai fini della classificazione tariffaria TARSU, ciò che rileva è l'effettiva destinazione funzionale dei locali; una struttura che ospiti persone dietro corrispettivo può essere assimilata a struttura ricettiva, mentre locali adibiti a dimora di religiose possono essere collocati in una tariffa agevolata per istituti religiosi.
- Il motivo di ricorso che contesta la tariffazione o l'esenzione non può essere accolto se presuppone una diversa ricostruzione fattuale non specificamente censurata e già accertata dal giudice di merito.
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