Sentenza n. 342/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia - sezione lavoro - n. 295 del 04.09.2024, concernente assegnazione carta docenti e refusione spese legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 295 del 4 settembre 2024, quanto al pagamento della carta docente e delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 295 del 4 settembre 2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla docente il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre alle spese legali. Deducevano di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ricevuto quanto dovuto. Chiedevano quindi l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato il beneficio della carta docente, ma sono rimaste non pagate le spese legali spettanti ai difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente alla corresponsione del beneficio della carta docente, poiché esso è stato accreditato nel corso del giudizio. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa alle spese legali, rilevando che dagli atti non risultava il loro pagamento e che non sussistevano ragioni per ritardare ulteriormente la piena esecuzione del giudicato. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute ai difensori antistatari e ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, affinché provveda in via sostitutiva su richiesta dei ricorrenti in caso di inutile decorso del termine. Il compenso del commissario, pari a 500 euro, è posto a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio, a favore della parte ricorrente e del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, di una decisione giurisdizionale esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale relativa alla carta docente è stata integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Rilevante per il termine che la parte ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio, commisurate ai minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente una parte del comando giudiziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente a tale parte, mentre il giudizio prosegue per gli obblighi ancora ineseguiti.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata mancata corresponsione delle somme oggetto della condanna giudiziale giustifica l’assegnazione all’amministrazione di un termine per adempiere e la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con attribuzione del potere di intervenire, su richiesta della parte vittoriosa, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- Il compenso del commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato deve gravare sull’amministrazione rimasta inottemperante.
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