Cassazione Penale, Ordinanza n. 27463/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persona offesa)
La controversia
Il procedimento traeva origine da una denuncia-querela per un reato di falso attribuito a una donna. Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione e la persona offesa aveva proposto opposizione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività e ha disposto l'archiviazione. La persona offesa ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo la legittimità e la fondatezza della propria opposizione. La Corte ha esaminato d'ufficio il regime impugnatorio applicabile e ha rilevato che, per i provvedimenti di archiviazione emessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, il rimedio non è il ricorso per cassazione ma il reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.; pertanto ha riqualificato l'impugnazione e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per la prosecuzione del procedimento. Non ha esaminato nel merito la tardività dell'opposizione, ma ha escluso l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, applicando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e il favor impugnationis per la riqualificazione dell'atto.
Norme richiamate
art. 409 c.p.p.
Il sesto comma, prima della riforma, disciplinava l'impugnabilità del provvedimento di archiviazione; la novella ne ha determinato l'abrogazione per la parte incompatibile con il nuovo sistema.
art. 410-bis c.p.p.
È il nuovo rimedio contro il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale dopo la legge n. 103/2017; sostituisce il ricorso per cassazione con il reclamo al tribunale in composizione monocratica.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato il regime di impugnazione del provvedimento di archiviazione, rendendo applicabile la nuova disciplina ai provvedimenti emessi dopo la sua entrata in vigore.
art. 569, comma 3, c.p.p.
Richiamato per il principio di conversione/riqualificazione dell'impugnazione in base al favor impugnationis.
Massime di principio
- Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma è reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. davanti al tribunale in composizione monocratica.
- In materia di impugnazioni penali opera il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: il rimedio esperibile è solo quello espressamente previsto dalla legge per quel tipo di provvedimento.
- Se l'impugnazione è proposta con un mezzo non corretto, il giudice deve, ove possibile, riqualificarla secondo il favor impugnationis, anziché arrestarsi alla forma erronea dell'atto.
- La riqualificazione dell'impugnazione consente di salvaguardare l'interesse alla decisione del gravame quando il contenuto dell'atto corrisponde sostanzialmente al rimedio previsto dall'ordinamento.
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