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Sentenza

Sentenza n. 15626/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 1° aprile 2025;

Giustizia amministrativa202606531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 1° aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, presentata il 1° aprile 2025, del titolo estero di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che, nonostante la scadenza del termine previsto per concludere il procedimento, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole così di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico, e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di provvedere.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine senza una decisione dell’amministrazione. Nel caso concreto, dalla domanda del 1° aprile 2025 non era seguito alcun provvedimento né risultavano richieste di integrazione documentale. Il Collegio ha rilevato la violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 e di quello specifico previsto dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente chiedendo integrazioni, e tre mesi per decidere dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo, in caso di richiesta di integrazioni, non può quindi superare quattro mesi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, provvederà entro i successivi 90 giorni il commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi richiamati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata il 1° aprile 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990

    La presentazione di un’istanza che richiede una decisione amministrativa fa sorgere l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine applicabile; la mancata pronuncia entro il termine generale integra silenzio-inadempimento.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

    Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiede integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo considerato dal TAR è di quattro mesi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, la presentazione dell’istanza e la scadenza del termine senza un provvedimento espresso integrano il silenzio-inadempimento e fondano l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • Ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare le eventuali integrazioni necessarie; il termine per decidere è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa e il termine complessivo, se sono richieste integrazioni, non può superare quattro mesi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, accertato l’inadempimento, il giudice può fissare un termine per l’adozione del provvedimento espresso e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, stabilendone il termine di intervento successivo alla scadenza assegnata all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaProporzionalità e ragionevolezza

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