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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35487/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni e cauzione di 900 euro. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale si fosse limitata alla condanna irrevocabile per 416-bis e avesse basato il giudizio di attuale pericolosità su congetture, senza valutare adeguatamente elementi favorevoli recenti e significativi (confessione, comportamento durante l'espiazione della pena, condizioni familiari e sociali, dissociazione e collaborazione, attività di volontariato) e chiedeva anche la riduzione della misura. Ha inoltre prodotto, in memoria successiva, un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che aveva annullato una misura di libertà vigilata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge e non consente una nuova valutazione meramente critica degli elementi di fatto. La Corte ha confermato che il giudice territoriale ha correttamente valorizzato la condanna irrevocabile per 416-bis e ha effettuato un giudizio prognostico fondato sulla lunga militanza (quasi trentennale) e sul ruolo di primaria importanza del proposto nel sodalizio, applicando la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo alla luce degli elementi concreti. Le argomentazioni difensive (collaborazione, volontariato, intervallo temporale dalle ultime manifestazioni di pericolosità) sono state ritenute recessive e insufficienti a emendare il giudizio. L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza prodotta successivamente è stata giudicata irricevibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    violazione dell'art. 416-bis cod. pen.

    La condanna irrevocabile per associazione mafiosa è stata assunta come base probatoria significativa per inquadrare il proposto nella categoria di appartenenza a organizzazione mafiosa e per fondare il giudizio di attuale pericolosità

  • art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    categoria di pericolosità degli appartenenti ad un'associazione mafiosa

    Richiamata per definire la fattispecie normativa che giustifica l'applicazione delle misure di prevenzione personali nei confronti di appartenenti a Cosa nostra

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    obbligo di motivare il decreto motivato imposto al giudice d'appello

    Imposta al giudice d'appello un obbligo motivazionale che la Corte verifica nella sua completezza, coerenza e logicità; la Cassazione può censurare solo la mancanza assoluta o la motivazione apparente

  • art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (trasposizione di norme precedenti)

    trasposizione degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423/1956 e 3-ter, comma 2, legge n. 575/1965

    Stabilisce i limiti del ricorso in cassazione avverso i decreti della Corte d'Appello in materia di misure di prevenzione; limita la censura della motivazione nella sede di legittimità

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La giurisprudenza interpreta restrittivamente la possibilità di dedurre vizi di motivazione in questa materia, consentendo solo censure di mancanza assoluta o motivazione apparente

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali

    Norma invocata per la condanna alle spese del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione personali, la Cassazione ha margini limitati: non rientrano nella sede di legittimità valutazioni critiche dei fatti salvo che la motivazione sia del tutto mancante o apparente
  • Una condanna irrevocabile per associazione mafiosa costituisce elemento probatorio molto rilevante per fondare la misura di prevenzione; la presunzione di stabilità del vincolo associativo può essere applicata come presunzione semplice e valutata alla luce di elementi concreti quali durata della militanza e ruolo ricoperto
  • Per contrastare il giudizio di attuale pericolosità il difensore deve offrire prove concrete, recenti e di rilievo (evidenze di reale dissociazione, comportamento incisivo durante durata della pena, attività rigorosamente documentata e continuativa) perché elementi generici o antecedenti possono risultare insufficienti
  • Documenti o provvedimenti emessi successivamente al decreto impugnato sono, di regola, irricevibili in Cassazione se prodotti come elementi nuovi senza i necessari presupposti processuali
  • La proporzionalità e la durata della misura vengono valutate rispetto al quadro fattuale: la semplice richiesta di attenuazione senza prova di cessazione della pericolosità difficilmente ottiene accoglimento
  • Nel redigere il ricorso in cassazione avverso misure di prevenzione occorre inquadrare le censure come violazioni di legge (o mancanza/apparenza di motivazione) e non come mera richiesta di rivalutazione dei fatti

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