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Parere

Parere n. 698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-,-OMISSIS-, avverso provvedimento n. 628 del 04/05/2023 di diniego regolarizzazione rapporto locativo alloggio di edilizia residenziale pubblica;

Giustizia amministrativa202400272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di regolarizzazione del rapporto locativo relativo a un alloggio di edilizia residenziale pubblica e dei conseguenti provvedimenti di rilascio

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale n. 628 del 4 maggio 2023, con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale n. 10/2014, nonché i successivi atti dell’ente gestore recanti il rilascio dell’alloggio occupato senza titolo. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il procedimento fosse caratterizzato da ampia discrezionalità e che fosse quindi necessario il preavviso di rigetto; il difetto di motivazione e di istruttoria; l’erronea valutazione dei presupposti temporali richiesti dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 10/2014; nonché l’erronea considerazione delle risultanze anagrafiche e degli altri elementi istruttori. Il ricorrente ha sostenuto di occupare l’alloggio sin dal 10 febbraio 2011, richiamando testimonianze di condomini, fatture relative a lavori, attestazioni scolastiche e una dichiarazione del parroco.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso, dichiarando assorbita l’istanza cautelare. Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Sezione ha distinto tra la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta iniziale di attivare il sistema di regolarizzazione e il successivo accertamento dei requisiti: una volta attivato il sistema, l’amministrazione deve applicare requisiti tassativi e predeterminati, sicché l’esito è vincolato quando i presupposti di fatto siano accertati. La Sezione ha inoltre escluso il difetto di istruttoria, rilevando che gli accertamenti dell’ente competente non si erano fondati soltanto sulle risultanze anagrafiche, ma anche sulla rinuncia all’alloggio comunicata dalla precedente assegnataria nel giugno 2016, sulla segnalazione della successiva occupazione da parte di terzi e sull’esistenza di un diverso contratto di locazione intestato alla coniuge del ricorrente dal dicembre 2012 al maggio 2016, relativo ad altro immobile presso il quale il ricorrente risultava ancora residente. Tali elementi, valutati complessivamente, escludevano l’occupazione sine titulo per il periodo richiesto dalla legge regionale. La presenza del ricorrente nell’alloggio prima del rilascio da parte della precedente assegnataria, anche se dimostrata, avrebbe integrato una mera ospitalità e non un’occupazione abusiva rilevante ai fini del computo del termine triennale.

Osservazioni

Art. 10-bis l. 241/1990 - Natura dell’attività amministrativa

La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è infondata. La scelta dell’amministrazione di attivare o meno il sistema di regolarizzazione può essere discrezionale, ma, una volta attivato tale sistema, l’accertamento dei requisiti tassativi e predeterminati e il conseguente esito sono vincolati.

Art. 20, comma 3, lett. a), l.r. n. 10/2014 - Requisito temporale

Il requisito dell’occupazione sine titulo per il periodo previsto dalla legge regionale non risultava provato. L’alloggio era nella disponibilità giuridica e di fatto della precedente assegnataria alla data rilevante; pertanto, l’eventuale presenza del ricorrente configurava mera ospitalità e non occupazione abusiva idonea a far decorrere il termine triennale.

Istruttoria e valutazione della prova

Non sussiste il difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione ha considerato una pluralità di elementi convergenti, comprendenti le comunicazioni della precedente assegnataria, gli accertamenti dell’ente gestore e le verifiche presso l’Agenzia delle entrate, oltre alle risultanze anagrafiche.

Istanza cautelare

L’esame dell’istanza cautelare è assorbito dal rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale il Consiglio di Stato esprime il parere decisorio sul ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto necessario in relazione a un’attività vincolata all’accertamento di requisiti tassativi e predeterminati, una volta scelta dall’amministrazione l’attivazione del sistema di regolarizzazione.

  • art. 20, comma 2, l.r. n. 10/2014

    i comuni possono assegnare gli alloggi, al di fuori della procedura della graduatoria

    La disposizione attribuisce discrezionalità alla scelta dell’amministrazione di attivare il sistema di regolarizzazione, ma non introduce discrezionalità sull’esito dell’istanza quando i requisiti siano predeterminati e i fatti siano accertati.

  • art. 20, comma 3, lett. a), l.r. n. 10/2014

    La disposizione richiede il possesso di un determinato periodo di occupazione sine titulo dell’alloggio ai fini della regolarizzazione; la mera coabitazione o ospitalità presso il legittimo assegnatario non è computabile.

  • art. 3 l.r. n. 10/2014

    È richiamato quale disposizione contenente i requisiti invocati dal ricorrente per la regolarizzazione del rapporto locativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La scelta dell’amministrazione di attivare un sistema straordinario di regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica può essere discrezionale, ma, una volta adottata, l’accertamento dei requisiti fissati dalla legge e la decisione sull’istanza sono vincolati.
  • Quando la legge subordina la regolarizzazione di un’occupazione abusiva al decorso di un determinato periodo, il termine decorre soltanto da un’occupazione sine titulo, non dalla mera presenza o coabitazione nell’alloggio con il legittimo assegnatario in forza di ospitalità.
  • L’istruttoria sul possesso dei requisiti di regolarizzazione può fondarsi su una valutazione complessiva di elementi formali e sostanziali, purché tali elementi siano convergenti e idonei a ricostruire effettivamente la situazione abitativa.
  • La presenza di un soggetto in un alloggio ERP ancora nella disponibilità giuridica e di fatto del legittimo assegnatario non integra, di per sé, un’occupazione abusiva rilevante ai fini della regolarizzazione prevista dalla legge regionale.

Diniego di regolarizzazione di un alloggio ERP

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il diniego comunale di regolarizzazione del rapporto locativo relativo a un alloggio di edilizia residenziale pubblica e contro i successivi provvedimenti dell’ente gestore diretti al rilascio dell’immobile.

Premesse e domanda di regolarizzazione

Il ricorrente aveva presentato nel luglio 2019 un’istanza di regolarizzazione, sostenendo di possedere i requisiti previsti dalla legge regionale n. 10/2014 e, in particolare, di occupare l’alloggio ininterrottamente dal 10 febbraio 2011.

Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 4 maggio 2023, ritenendo non posseduto il requisito temporale previsto dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale. Dagli accertamenti risultava infatti che la precedente assegnataria aveva rilasciato l’alloggio il 22 giugno 2016 e che il ricorrente ne aveva preso possesso soltanto dall’agosto 2016, quindi al di fuori del periodo richiesto dalla legge.

A seguito del diniego, l’ente gestore ha notificato un provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo, assegnando un termine per le controdeduzioni e confermando successivamente la propria determinazione.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il Comune disponesse di ampia discrezionalità e che fosse quindi necessario il preavviso di rigetto. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria e l’erronea valutazione del requisito temporale.

A sostegno dell’asserita occupazione sin dal 2011 ha prodotto testimonianze di condomini, fatture relative a lavori eseguiti nell’alloggio, attestazioni scolastiche dei figli e una dichiarazione del parroco. Ha contestato che l’amministrazione avesse attribuito rilievo prevalente alle risultanze anagrafiche, dalle quali il nucleo familiare risultava residente presso altro indirizzo.

Natura del potere di regolarizzazione

La Sezione ha respinto la censura relativa all’art. 10-bis. L’art. 20, comma 2, della legge regionale n. 10/2014, utilizzando la formula secondo cui i Comuni “possono” assegnare gli alloggi al di fuori della procedura della graduatoria, lascia all’amministrazione discrezionalità sulla scelta di attivare il sistema di regolarizzazione.

Tale discrezionalità non si estende tuttavia all’esito della singola domanda. Una volta che l’amministrazione abbia scelto di applicare il sistema, i requisiti sono tassativi e predeterminati; quando i presupposti di fatto siano accertati in modo incontrovertibile, l’esito dell’istanza è vincolato. La Sezione richiama, sul punto, il precedente del Consiglio di Stato n. 3263/2016.

Istruttoria e requisito dell’occupazione sine titulo

La Sezione ha escluso che l’amministrazione si sia limitata a considerare dati anagrafici meramente formali. L’istruttoria è stata ritenuta adeguata perché fondata su più elementi convergenti, tra cui:

  • la rinuncia all’alloggio comunicata dalla precedente assegnataria il 22 giugno 2016;
  • la successiva segnalazione, del 28 giugno, dell’occupazione dell’immobile da parte di soggetti terzi;
  • le verifiche presso l’Agenzia delle entrate, dalle quali risultava che la coniuge del ricorrente aveva detenuto in locazione un altro immobile dal 1° dicembre 2012 al 27 maggio 2016;
  • la permanenza della residenza del ricorrente presso tale diverso indirizzo.

La valutazione complessiva di questi elementi escludeva che il ricorrente e il suo nucleo familiare avessero occupato sine titulo l’alloggio per il periodo richiesto dalla legge regionale.

Ospitalità e decorrenza del termine

Anche le prove testimoniali sulla presenza del ricorrente nell’alloggio dal febbraio 2011 non sono state ritenute decisive. Alla data rilevante l’immobile era ancora nella disponibilità giuridica e materiale della legittima assegnataria. Ne derivava che l’eventuale presenza del ricorrente e dei suoi familiari integrava una situazione di mera ospitalità, non un’occupazione abusiva.

La Sezione ha richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, tra cui la sentenza della Sezione V n. 5325/2024, secondo cui la coabitazione con la legittima assegnataria in forza di ospitalità non costituisce inizio di occupazione sine titulo e non consente di far decorrere il periodo triennale previsto dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 10/2014.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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