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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2913/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, co.1, lett. d) c.p.p. per la formale rinuncia dell'avvocato; conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., poiché la rinuncia non si fondava su nuovi elementi di fatto non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 23/02/2023 nell'ambito di un'indagine per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. In cassazione venivano dedotte violazioni di legge sotto vari profili; tuttavia, prima della decisione, il difensore di fiducia ha formalmente rinunciato al ricorso mediante PEC (23/08/2023).

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    Richiamata come base procedurale per il ricorso al Tribunale (riesame) avverso misure cautelari/sequestri; il tribunale è stato adito ai sensi di tale norma.

  • art. 591, co. 1, lett. d) c.p.p.

    art. 591, co. 1, lett. d) c.p.p.

    Interpretata come causa di inammissibilità del ricorso per cassazione in presenza di formale rinuncia all'impugnazione da parte del difensore dell'interessato.

  • art. 616 c.p.p.

    Consentita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende quando la rinuncia non è giustificata da nuovi elementi di fatto tali da rendere fondata la rinuncia.

Massime di principio

  • Una formale rinuncia al ricorso, comunicata correttamente (es. PEC), può determinare l'inammissibilità del ricorso stesso indipendentemente dal merito.
  • La rinuncia all'impugnazione non evita automaticamente le sanzioni: se la rinuncia non si basa su nuovi elementi di fatto non conosciuti al momento della proposizione, il giudice può condannare la parte al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno verificare se vi siano fatti o prove sopravvenute che giustifichino il ritiro; in loro assenza la rinuncia può essere considerata infondata e comportare conseguenze economiche.
  • In situazioni analoghe verificare sempre la forma e la tempestività della rinuncia (modalità di comunicazione, data di ricezione) perché sono elementi decisivi per l'efficacia della rinuncia e per l'eventuale inammissibilità.

Testo integrale

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