Sentenza n. 335/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell'atto emesso dalla Prefettura dell'Aquila – Area 1 – Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale, avente prot. di uscita n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2022 notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi adottato in precedenza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura dell'Aquila ha confermato il precedente divieto di detenzione delle armi, originariamente adottato in ragione di una denuncia-querela per minacce presentata nei suoi confronti da una cittadina straniera. Ha dedotto eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà e omissione della motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe considerato fatti rilevanti, in particolare l'intervenuta archiviazione del procedimento penale relativo al reato contestato. L'amministrazione ha difeso la legittimità dell'atto depositando la documentazione del procedimento e il parere della Questura, nel quale erano valorizzati sia le ammissioni dell'interessato di avere ingiuriato e offeso la denunciante, confermate da un testimone, sia un successivo acceso scontro verbale con il personale del Commissariato di Sulmona. Tali elementi erano stati ritenuti indicativi di una personalità emotiva e dell'assenza di sufficienti garanzie di affidabilità nel buon uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure di carenza istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Il giudice ha rilevato che l'amministrazione aveva fondato il provvedimento su elementi concreti, esaminati anche nel parere della Questura adottato in sede di riesame: la conflittualità con la denunciante, le ammissioni rese dall'interessato davanti al pubblico ministero, la conferma testimoniale degli episodi e lo scontro verbale presso il Commissariato. Secondo il TAR, tali elementi non erano carenti, erronei o manifestamente illogici e consentivano di formulare un giudizio prognostico di inaffidabilità. In materia di armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone infatti di ampia discrezionalità e deve valutare con particolare rigore l'affidabilità del soggetto, essendo prioritarie le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Possono assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, vicende non penalmente rilevanti e fatti estranei alla materia delle armi, purché concretamente idonei a far dubitare del loro buon uso. Il controllo giurisdizionale è limitato alla verifica dell'assenza di vizi manifesti, che nella specie non sono stati ravvisati. La domanda cautelare era stata già respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 10 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato quale base della lata discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dei presupposti delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.
art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato per il requisito di affidabilità e di assenza di elementi negativi in capo al richiedente o titolare del titolo di polizia.
art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne.
art. 42 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato insieme alle altre disposizioni del T.U.L.P.S. quale fondamento della discrezionalità amministrativa in materia di porto e uso delle armi.
art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato per il rigoroso apprezzamento dell'affidabilità del titolare della licenza e per la possibilità di negare o revocare l'autorizzazione sulla base di una prognosi di possibile abuso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- In materia di detenzione, porto e uso delle armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto, in funzione prioritaria della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Il divieto prefettizio di detenzione delle armi può essere adottato quando elementi concreti, anche non costituenti reato o non direttamente attinenti alla materia delle armi, rendano plausibile il rischio di abuso; possono rilevare anche fatti isolati, purché significativi.
- L'archiviazione del procedimento penale non impedisce automaticamente all'amministrazione di valorizzare, ai fini del giudizio di affidabilità, le circostanze storiche emerse nel procedimento e altri comportamenti concretamente accertati, purché la valutazione sia autonoma e adeguatamente motivata.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di polizia in materia di armi resta circoscritto alla verifica di errori di fatto, carenze istruttorie, contraddittorietà, manifesta illogicità o altri vizi evidenti della valutazione amministrativa; non può sostituire il proprio giudizio prognostico a quello dell'autorità di pubblica sicurezza.
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