Cassazione Penale, Sentenza n. 4337/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in Cassazione la conferma, da parte della Corte d'appello di Firenze, della condanna inflitta in primo grado per tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Nel ricorso si prospettava: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla responsabilità per resistenza (si contestava che la condotta fosse mera reazione senza violenza verso gli operanti); 2) manifesta illogicità della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In premessa la difesa aveva anche chiesto la rimessione alla Corte Costituzionale della legittimità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che impone all'imputato assente il deposito, a pena di inammissibilità, di specifico mandato ad impugnare contenente dichiarazione o elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato deposito, insieme all'atto di impugnazione, del specifico mandato ad impugnare e della dichiarazione/elezione di domicilio richiesti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, confermando la compatibilità costituzionale della norma e richiamando i rimedi e le garanzie previste (allungamento dei termini per impugnare, rimedio della restituzione in termini, possibilità di nominare procuratore speciale). Per effetto dell'inammissibilità il merito delle censure non è stato esaminato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La Corte interpreta la norma come applicabile anche al giudizio di legittimità; richiede che l'imputato assente rinnov i espressamente la volontà di impugnare tramite specifico mandato e dichiarazione/elezione di domicilio. La mancata produzione è causa di inammissibilità del ricorso.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto le novità all'art. 581 in attuazione della legge-delega; la Corte ne richiama la ratio selettiva delle impugnazioni e la legittimità costituzionale della scelta legislativa.
legge 27 settembre 2021, n. 134 (legge-delega)
art. 1, comma 13, lett. a) (criterio indicato nella motivazione)
Costituisce la fonte della delega al Governo per prevedere l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione; la Corte ritiene che il d.lgs. 150/2022 attui legittimamente tale delega.
art. 585, comma 1 e nuovo comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'aumento di 15 giorni dei termini per proporre impugnazione per l'imputato giudicato in assenza (misura compensativa a favore dell'imputato assente).
art. 175, nuovo comma 2.1, cod. proc. pen.
Introduce il rimedio della restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo; è un'ulteriore garanzia compensativa riconosciuta dalla Corte.
art. 157-ter, comma 3 e art. 164, cod. proc. pen.
La Corte richiama la coordinazione normativa secondo cui la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita presso il domicilio dichiarato/eletto ai sensi degli artt. 581; la nuova disciplina limita la validità della precedente dichiarazione di domicilio e richiede una nuova dichiarazione per lo stato/grado d'impugnazione.
Costituzione - artt. 24, 27, 111
Gli articoli sono stati richiamati dalla difesa nella questione di legittimità; la Corte ha ritenuto infondate le censure costituzionali, ritenendo la disciplina compatibile con i parametri invocati e giustificata da ragionevoli esigenze organizzative e di tutela dell'interesse dell'imputato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 34/2020 (richiamata)
La Corte di Cassazione utilizza tale pronuncia per sostenere che differenze procedimentali tra parti non sono automaticamente incostituzionali e che tutele compensative possono giustificare disparità di trattamento procedurale.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, il difensore che propone impugnazione deve depositare, a pena di inammissibilità, il specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione; la mancata produzione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 (art. 581, comma 1-quater) è stata ritenuta costituzionalmente compatibile: le censure generiche di contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost. difficilmente prevalgono se non sono sostenute da concreti profili di incostituzionalità.
- Esistono tutele compensative per l'imputato assente (allungamento dei termini per impugnare di 15 giorni e rimedio della restituzione in termini qualora non abbia avuto effettiva conoscenza del processo): questi rimedi vanno considerati prima di valutare la lesione di diritti costituzionali.
- Se si prevedono difficoltà nel reperire il mandato specifico dopo la sentenza, il difensore dovrebbe valutare la nomina preventiva di un procuratore speciale con poteri di impugnazione o sollecitare tempestivamente la dichiarazione/e elezione di domicilio dell'imputato.
- La mancata impugnazione per incompetenza formale (mancanza di mandato/domicilio) comporta non solo l'inammissibilità ma anche rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; va pertanto curata la forma dell'atto di impugnazione oltre al merito delle censure.
- Nel caso di procedure speciali (es. rito 'cartolare' o altri assetti emergenziali) occorre verificare se e come la contumacia o l'assenza tecnica si coordini con l'obbligo di deposito del mandato: la Corte ritiene che l'assenza protratta senza mandato esplicito renda comunque applicabile l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-quater.
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