Cassazione Penale, Sentenza n. 10608/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva di 6 mesi (inflitta con sentenza irrevocabile del 25/02/2022) con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi degli artt. 20-bis e 545-bis c.p.; dedotta violazione degli artt. 20-bis c.p. e 95 d.lgs. n.150/2022, vizio di motivazione e proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 in relazione agli artt. 3, 27 e 117 Cost. e all'art. 7 CEDU, per la parte che non consente la sostituzione anche per sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della riforma.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo era generico, consistente nella mera giustapposizione di articoli reperiti in rete e privo del requisito di specificità estrinseca richiesto per l'impugnazione; inoltre la questione di costituzionalità prospettata era già stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 20-bis cod. pen.
Prevede la possibilità, in determinate condizioni, di sostituire pene detentive brevi con pene pecuniarie; la sua operatività è stata richiesta dal ricorrente ma subordinata alla disciplina transitoria d.lgs. n.150/2022.
art. 545-bis cod. pen.
Norma collegata alla sostituzione delle pene detentive brevi con pene pecuniarie; invocata come titolo giuridico per la sostituzione della pena.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposizione transitoria)
Stabilisce limiti temporali per l'applicabilità delle disposizioni sui sostituti delle pene detentive brevi: la norma opera solo per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (30/12/2022), escludendo la sua applicazione a sentenze irrevocabili anteriori a tale data; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la loro censura costituzionale e ha confermato la legittimità della limitazione transitoria.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 3, 27 e 117 Cost.
Richiamati dal ricorrente per prospettare la violazione di principi costituzionali (parità, funzione rieducativa della pena, conformità al diritto internazionale); la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata nella parte in cui mira ad estendere retroattivamente le disposizioni più favorevoli a sentenze irrevocabili, osservando che il principio di retroattività delle norme penali più favorevoli non è assoluto e può subire deroghe transitorie per esigenze di certezza del giudicato.
art. 7 CEDU
Censurato dal ricorrente in relazione alla non applicazione retroattiva della norma più favorevole; la Corte non ha accolto la questione, ritenendo non violato il divieto di retroattività sfavorevole poiché qui è in gioco una limitazione applicativa transitoria e non una nuova incriminazione o aggravamento.
Massime di principio
- Le disposizioni transitorie che limitano l'applicabilità di norme penali più favorevoli ai soli procedimenti pendenti ad una certa data possono legittimamente escludere le sentenze già irrevocabili, per esigenze di certezza del giudicato.
- Il principio di retroattività della norma penale più favorevole riguarda in via primaria la disciplina del reato e della pena; norme che incidono sul trattamento penale o sulle esecuzioni possono subire limitazioni transitorie legittime.
- In cassazione (e più in generale negli impianti di gravame) i motivi devono essere specifici e confrontarsi con il percorso logico-giuridico dell'atto impugnato: produzioni generiche o copiature di materiali estranei sono suscettibili di inammissibilità per difetto di specificità.
- Una questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione in precedenti pronunce è difficilmente ri‑riproponibile con successo; l'orientamento consolidato di legittimità prevale salvo cambiamenti normativi o argomentazioni nuove e specifiche.
- Chi propone un ricorso con prospettiva probabile di inammissibilità o infondatezza corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Per ottenere la sostituzione di una pena detentiva breve con pena pecuniaria occorre verificare non solo la sussistenza dei requisiti sostanziali (artt. 20-bis, 545-bis c.p.) ma anche la compatibilità temporale con le disposizioni transitorie della riforma.
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