Cassazione Penale, Ordinanza n. 19006/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti, come richiamati dalla decisione, riguardano un atteggiamento minatorio e intimidatorio tenuto dall'imputato al fine di impedire agli agenti di polizia la redazione di un verbale di accertamento. Con il primo motivo il ricorrente contesta l'an della responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; con il secondo deduce vizi che la Corte ritiene manifestamente infondati alla luce dei principi delle Sezioni Unite Apolloni; con il terzo censura il trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena eccessiva, mentre la Corte di merito l'aveva giudicata congrua e proporzionata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo di questioni già esaminate dai giudici di merito; il secondo manifestamente infondato; il terzo inammissibile perché volto a contestare una valutazione di congruità della pena non illogica né arbitraria, essendo stato tra l'altro osservato che lo scostamento dai minimi edittali era esiguo. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta integrata dall'atteggiamento minatorio e intimidatorio volto a impedire agli agenti la redazione del verbale di accertamento
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali e pecuniarie previste dalla norma
Sezioni Unite Apolloni, sent. n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771
richiamata per ribadire i principi applicabili al motivo ritenuto manifestamente infondato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo generico questioni di fatto o di qualificazione giuridica già compiutamente esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'atteggiamento minatorio o intimidatorio diretto a ostacolare l'attività dell'agente può integrare il fatto tipico, se la ricostruzione fattuale è coerentemente motivata dai giudici di merito.
- La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando la pena è stata motivata come congrua e proporzionata e lo scostamento dai minimi edittali è esiguo; in tal caso è sufficiente una motivazione sintetica di mera congruità.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della pena se la determinazione sanzionatoria non presenta illogicità o arbitrarietà manifeste.
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