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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19272/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di 198,00 euro, ritenendo carente il nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività di spaccio contestata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la confisca dei 198,00 euro perché i Carabinieri avevano direttamente assistito a un episodio di piccolo spaccio: la cessione di stupefacenti da parte dell'imputato in cambio di denaro, somma poi effettivamente rinvenuta e sequestrata al momento della perquisizione e dell'arresto. È stata quindi confermata l'applicazione dell'art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7-bis

    La norma è stata applicata nella sua parte che dispone la confisca delle cose che costituiscono profitto o prodotto dell'attività illecita in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte ha interpretato che il denaro rinvenuto immediatamente dopo una cessione di droga assistita dagli agenti costituisce "profitto" della vendita e può essere confiscato.

Massime di principio

  • La confisca del denaro come "profitto" è legittima quando esiste un nesso temporale e materiale comprovato tra la cessione di stupefacenti e il denaro sequestrato (es. vendita assistita da forze dell'ordine e immediato rinvenimento del denaro).
  • La prova diretta di un episodio di spaccio (testimonianza degli agenti, consegna della droga e pagamento in contanti) costituisce base sufficiente per ritenere il denaro provento dell'attività illecita.
  • Il ricorrente che contesta la confisca deve fornire elementi concreti per disgiungere il denaro dall'attività di spaccio; l'assenza di tale prova rafforza la legittimità della confisca.
  • L'applicazione dell'art. 73, comma 7-bis, non è esclusa dalla modesta entità del denaro sequestrato: anche piccoli importi possono essere ritenuti profitto se collegati a una cessione accertata.
  • In situazioni analoghe, per ottenere l'annullamento della confisca è necessario dimostrare l'assenza di collegamento diretto tra la somma e l'illecito (es. prova di provenienza lecita o che il denaro non è riconducibile all'episodio contestato).

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