Sentenza n. 9461/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento A) Decreto Ministeriale n. 267/2007 del 29/11/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, ove venissero interpretati nel senso di esigere che, ai fini del riconoscimento della parità scolastica, sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; B) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 83/2008, recante Linee Guida di attuazione del predetto D.M. 267/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; C) Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. AOODRCA 49707 del 30/6/2025 recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; D) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. AOODRCA 49711 del 30/06/2025, come successivamente integrato con decreto prot. n. AOODRCA 58833 del 04/08/2025, con i quali si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; E) Determinazione di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot. n. AOODRCA 55147 del 18/07/2025 con la quale è stato concretamente disposto, con motivazioni, il diniego della istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; E) Nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 03/03/2025, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, quale atto preordinato al provvedimento di diniego di parità sopra impugnato, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede e, quindi, ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; F) Qua tenus opus nota prot. n. AOODRCA 38255 del 20/05/2025 recante preavviso di diniego ex art.10 bis della L.n.241/90, nella parte in cui il relativo contenuto risulti trasfuso nel provvedimento di diniego gravato; G) ogni ulteriore atto, di ignoti data ed estremi, che sia presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti sopra gravati e, segnatamente, all’adottato diniego di riconoscimento della parità scolastica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli elenchi delle istituzioni scolastiche alle quali la parità non era stata riconosciuta e di quelle ammesse, le istruzioni operative, il preavviso di diniego e gli atti normativi e amministrativi presupposti, contestandoli nella parte in cui sarebbero stati interpretati nel senso di richiedere la documentazione di requisiti ritenuti insussistenti dall'amministrazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, in data 16 marzo 2026, la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia rileva che l'improcedibilità risultava sostanzialmente dalla conformazione dell'amministrazione alla decisione cautelare adottata dalla Sezione, senza tuttavia precisare ulteriormente il contenuto di tale conformazione. La domanda di regolazione delle spese è stata respinta, con compensazione integrale delle spese tra le parti, in considerazione della complessità del procedimento e della parziale novità della questione, anche alla luce della recente riforma delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di diniego impugnato, ma la sentenza non ne esamina il contenuto né la legittimità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- La conformazione dell'amministrazione a una decisione cautelare può concorrere a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio di annullamento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenti particolare complessità e questioni parzialmente nuove, anche in ragione di una recente riforma della disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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