Sentenza n. 403/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 76 del 24.01.2024 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 76 del 24 gennaio 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'importo complessivo di 2.000 euro.
La decisione
Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva pagato la somma dovuta in esecuzione della sentenza. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa esecutiva era stata soddisfatta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, rilevando che l'ottemperanza era intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 400 euro, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche; nel caso concreto, la sentenza del giudice ordinario ne aveva riconosciuto l'attribuzione per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: se l'adempimento interviene soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
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