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Sentenza

Sentenza n. 4596/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia;

Giustizia amministrativa202303337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali, atti Stato-Regioni e provvedimento regionale di individuazione dell’importo dovuto a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4%, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli atti della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022 e il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022, con cui erano stati individuati gli importi dovuti dalla società per il ripiano del superamento del tetto di spesa. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina transitoria dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha consentito alle aziende di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La società ricorrente ha comunicato di avere versato il 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano. La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato l’avvenuto pagamento con memoria del 27 gennaio 2026. Poiché l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che la cessazione della materia del contendere consegua all’accertamento regionale dell’avvenuto versamento della quota ridotta, il presupposto è stato ritenuto integrato. Il giudizio è stato quindi definito senza esame dei motivi di illegittimità sostanziale e processuale proposti contro gli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sottese alla controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    La disciplina richiamata costituisce il fondamento degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende obbligate e degli importi dovuti.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (...) si intendono assolti con il versamento (...) della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali (...)

    Il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018; la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali consegue all’accertamento regionale dell’avvenuto pagamento e alla relativa comunicazione al TAR.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell’importo controverso estingua l’obbligazione amministrativa e stabilisce che l’accertamento del pagamento determini la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere una volta acquisita la comunicazione dell’accertamento previsto dalla legge.
  • Il mero pagamento da parte dell’impresa non è sufficiente, ai fini della cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale, se la legge richiede anche un provvedimento di accertamento dell’amministrazione e la sua comunicazione al giudice; tale presupposto deve risultare acquisito al processo.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, quando la sopravvenienza normativa e l’adempimento dell’obbligazione abbiano eliminato l’utilità concreta della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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