Sentenza n. 237/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto, prot. n. -OMISSIS- del 30/6/2021, notificato il 30/7/2021, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la richiesta di equo indennizzo formulata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il decreto ministeriale adottato all’esito del riesame disposto da una precedente sentenza del TAR, con il quale era stata nuovamente esclusa la dipendenza da causa di servizio della patologia cardiaca. Ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non avrebbe adeguatamente considerato la gravosità e peculiarità del servizio operativo svolto, il ruolo causale o concausale dello stress lavorativo, la documentazione attestante l’impegno e i meriti straordinari riconosciuti dall’Amministrazione e una precedente sentenza della Corte dei conti che aveva riconosciuto la dipendenza della medesima patologia ai fini della pensione privilegiata ordinaria. È stata inoltre chiesta consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente tutti i motivi. Ha ritenuto che il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per evidenti vizi di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella medico-specialistica dell’organo competente. Nel caso concreto, il Comitato aveva esaminato la documentazione medica e amministrativa, i rapporti informativi e i precedenti di servizio, motivando l’esclusione del nesso causale o concausale efficiente e determinante sulla base dell’origine aterosclerotica della patologia, dei fattori di rischio individuali, tra cui il tabagismo, e dell’assenza, nel periodo rilevante, di responsabilità abnormi o disagi eccezionali idonei a prevalere su tali fattori. La documentazione prodotta dal ricorrente dimostrava la complessità delle mansioni, ma non un nesso causale diretto o concausale preponderante tra servizio e patologia; la mera gravosità o usurazione dei compiti non è sufficiente. La sentenza della Corte dei conti non è stata ritenuta vincolante, poiché relativa a un procedimento con finalità e presupposti diversi, e comunque era stata esaminata dal Comitato nel riesame. È stata esclusa anche la carenza di motivazione, poiché il decreto ministeriale era motivato per relationem mediante il richiamo al parere del Comitato, ritenuto congruo, attendibile e privo di vizi logici. La CTU è stata respinta perché non necessaria e incompatibile con un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e gli alterni esiti del contenzioso.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento ministeriale è adeguatamente motivato mediante motivazione per relationem al parere del Comitato di Verifica, che ne costituisce parte integrante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, fondato su cognizioni mediche e specialistiche, è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per vizi di legittimità evidenti, quali irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia richiede la dimostrazione di un nesso causale diretto o di una concausalità preponderante tra servizio e infermità; la mera gravosità, complessità o usurazione delle mansioni non è sufficiente.
- La valutazione del nesso tra patologia e servizio deve considerare sia le caratteristiche concrete dell’attività prestata sia i fattori di rischio individuali; l’assenza di responsabilità abnormi o disagi eccezionali può impedire che il servizio assuma rilievo causale prevalente rispetto ai fattori personali.
- È legittima la motivazione per relationem del provvedimento ministeriale che nega il riconoscimento della causa di servizio quando il parere del Comitato richiamato sia conoscibile e contenga una valutazione congrua, attendibile e priva di vizi logici o di travisamento.
- Una pronuncia della Corte dei conti resa ai fini della pensione privilegiata ordinaria non vincola il giudice amministrativo né l’amministrazione nel diverso procedimento relativo al riconoscimento della causa di servizio e all’equo indennizzo, quando i due procedimenti abbiano finalità e presupposti distinti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →