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Sentenza

Sentenza n. 3666/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 941/2024, depositata il 22.02.2024

Giustizia amministrativa202504451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 941/2024, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 941/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per l'importo di 500 euro annui in relazione agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e il mancato pagamento delle somme dovute. Il giudizio di ottemperanza non ha riguardato le spese di lite liquidate nella sentenza civile, distratte in favore del difensore. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito, né ha fornito indicazioni sull'adempimento o sull'andamento della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni della ricorrente risultava che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali; l'amministrazione, inoltre, non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum. Il TAR ha quindi accertato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di accertare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto al giudicato e di ordinare l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento, la mancata esecuzione, anche parziale, consente di accertare l'inottemperanza mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'entità del credito, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni del ricorrente sull'assenza di pagamenti, consente di ritenere non contestato il credito posto a fondamento della domanda.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, indicando termini, poteri e modalità dell'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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