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Sentenza

Sentenza del 12/12/2017 n. 4867 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU/IVA relativo all'anno d'imposta 2006, sostenendo che gli scarti della lavorazione, costituiti principalmente da sansa di oliva e derivati, fossero rifiuti speciali soggetti a smaltimento autonomo tramite procedure e operatori abilitati. Pertanto, tali rifiuti non potevano essere qualificati come rifiuti solidi urbani né assoggettati alla tassa comunale, non essendo utilizzabile il servizio pubblico di raccolta. La società ha inoltre contestato la valutazione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto insufficiente la documentazione relativa ai regolamenti e alle delibere comunali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto integralmente l'appello, riformando la decisione di primo grado e dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 507/1993 e dei regolamenti del Comune di Ribera, i rifiuti prodotti dall'oleificio fossero rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, sia per la loro natura sia per le quantità eccedenti i limiti comunali. La contumacia del Comune ha inoltre consentito l'applicazione del principio di non contestazione. Il Comune è stato condannato a rimborsare alla società le spese del giudizio d'appello, liquidate in 700 euro oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 62 del D.lgs. 507/1993

    obbliga a provvedere autonomamente allo smaltimento coloro che producano rifiuti speciali, tossici e nocivi

    La norma è stata interpretata nel senso che i produttori di rifiuti speciali devono provvedere autonomamente al loro smaltimento; tali rifiuti non sono quindi soggetti alla TARSU quando non sono conferibili al servizio pubblico comunale.

  • Regolamento del Comune di Ribera in materia di assimilazione dei rifiuti

    assimila ai rifiuti urbani [...] solo quelli speciali [...] che non superino i 10 Kg/mq

    L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è ammessa solo entro il limite quantitativo previsto dal regolamento comunale. Nel caso esaminato, la produzione dell'oleificio eccedeva ampiamente tale soglia.

  • Regolamento comunale n. 16 del 1/3/2002

    vieta il conferimento al pubblico servizio dei rifiuti agrocolturali ed agroindustriali

    I rifiuti agroindustriali, non potendo essere conferiti al servizio pubblico comunale, non possono essere trattati come rifiuti urbani ai fini della tassazione, quando ricorrono le condizioni accertate dal giudice.

  • Principio di non contestazione

    La mancata costituzione del Comune in appello ha consentito al Collegio di valorizzare come non contestate le allegazioni della società, comprese quelle relative alla natura dei rifiuti e alla disciplina regolamentare applicabile.

Massime di principio

  • La TARSU non è dovuta sui rifiuti speciali prodotti nell'attività d'impresa quando il loro smaltimento deve avvenire obbligatoriamente tramite procedure autonome e soggetti autorizzati, senza utilizzo del servizio comunale.
  • L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani dipende dalla disciplina applicabile e dai limiti quantitativi stabiliti dal regolamento comunale; se tali limiti sono superati, l'assimilazione può essere esclusa.
  • Il contribuente che contesta la tassa deve fornire elementi idonei a dimostrare la natura speciale dei rifiuti, la loro quantità e l'effettivo o obbligatorio smaltimento autonomo.
  • I regolamenti comunali e le delibere pubblicate possono essere valorizzati anche se il contribuente non produce ogni loro estratto, in quanto atti conoscibili e rilevanti per stabilire l'assimilabilità dei rifiuti.
  • La mancata contestazione specifica da parte dell'ente impositore può rafforzare la posizione del contribuente, soprattutto quando l'ente rimane contumace e non contraddice i fatti dedotti.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare sia la normativa nazionale sia il regolamento comunale vigente nell'anno d'imposta, poiché l'esclusione dalla tassa dipende dalla natura dei rifiuti, dai limiti di assimilazione e dall'utilizzo effettivo del servizio pubblico.

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