Cassazione Civile, Ordinanza n. 14639/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento di rilevante importo emessa nei confronti della cessionaria dell’azienda di una società debitore fiscale, ritenuta responsabile in solido ex art. 14, comma 4, d.lgs. 472/1997 per una cessione d’azienda in frode al Fisco. Dopo un primo contenzioso culminato in cassazione con rinvio, la causa è stata riassunta dinanzi al giudice tributario regionale, che ha però disposto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. con un’ordinanza molto sintetica. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale ordinanza con ricorso ex artt. 42 e 47 c.p.c., deducendo in sostanza la nullità del provvedimento per omessa o apparente motivazione: il giudice di merito si sarebbe limitato a richiamare una non meglio precisata istanza dell’Agenzia, senza indicare quale fosse il giudizio pregiudicante né i concreti presupposti della sospensione. È stato dedotto anche, in via subordinata, il difetto dei presupposti per la sospensione, ma tale censura è rimasta assorbita. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. nel processo tributario. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, ravvisando una motivazione solo apparente dell’ordinanza impugnata: il provvedimento non spiegava le ragioni della sospensione, non chiariva quali fossero gli "stessi sensi" prospettati dall’Agenzia, non indicava il giudizio pregiudicante e risultava quindi apodittico e non controllabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato l’ordinanza di sospensione e ha ordinato la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con riassunzione nel termine di legge. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio/prosecuzione.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria richiede l’esistenza e la chiara indicazione di un giudizio pregiudicante; un provvedimento che la disponga senza esplicitare tali presupposti è affetto da motivazione apparente e va cassato.
artt. 42 e 47 c.p.c.
Nel processo tributario è ammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza che sospende il processo ex art. 295 c.p.c.
art. 134 c.p.c.
L’ordinanza deve essere motivata, sia pure succintamente; la mancanza di una motivazione percepibile integra nullità.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale; è denunciabile la sola motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto attiene alla nullità del provvedimento per mancanza o apparenza della motivazione.
art. 5, comma 4, d.lgs. 546/1992
Non esclude il regolamento di competenza contro i provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c. nel processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Consente l’applicazione del codice di procedura civile, nei limiti compatibili, al processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza che dispone la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., poiché il divieto del rito tributario riguarda le sole questioni di competenza in senso stretto e non preclude tale rimedio contro i provvedimenti sospensivi.
- La sospensione necessaria deve essere sorretta da una motivazione effettiva e intelligibile: il giudice deve indicare il rapporto di pregiudizialità e il processo pregiudicante, così da rendere controllabile la decisione.
- È nulla per motivazione apparente l’ordinanza che si limiti a formule apodittiche o a generici rinvii a istanze di parte, senza esplicitare i presupposti giuridici e fattuali della sospensione.
- Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la mera insufficienza della motivazione, ma solo la sua assenza, apparenza o incomprensibilità, secondo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
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