Sentenza n. 9678/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-del 10 ottobre 2022, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, fondato sull’inesistenza dell’impresa datrice di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e del giusto procedimento, per irregolarità della notifica del preavviso di diniego e mancata considerazione della documentazione prodotta; violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, sostenendo che l’azienda fosse attiva al momento della domanda; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto dei presupposti, lesione del legittimo affidamento e difetto di istruttoria, assumendo che il rapporto di lavoro fosse esistente al momento della presentazione dell’istanza; illogicità e insufficienza della motivazione; violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 241/1990 per mancata partecipazione al procedimento. L’Amministrazione aveva accertato, tramite funzionari dell’Ispettorato del lavoro, che presso gli indirizzi dichiarati non risultava presente l’azienda agricola indicata nella domanda né alcun riferimento al legale rappresentante, traendone l’inesistenza sostanziale dell’impresa e l’impossibilità di costituire o proseguire un rapporto di lavoro regolare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non specificamente contestata l’inesistenza dell’impresa datrice di lavoro, osservando che la mera iscrizione dell’azienda presso la Camera di commercio non dimostra l’effettiva operatività né la veridicità sostanziale dell’attività, poiché i controlli del Registro delle imprese sono essenzialmente formali. L’inesistenza dell’impresa rende oggettivamente impossibile l’occupazione del lavoratore e la proposta di un contratto di lavoro, sicché il diniego è conforme all’art. 103 d.l. n. 34/2020. Il procedimento di emersione presuppone la volontà convergente delle parti di regolarizzare un rapporto di lavoro già esistente in via di fatto; i requisiti devono sussistere sia al momento della domanda sia alla data del provvedimento conclusivo. Non era quindi sufficiente, né comunque provata, l’eventuale operatività dell’azienda al momento della presentazione dell’istanza. È stato escluso anche il possibile rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro effettivamente costituito. Quanto alle garanzie partecipative, il TAR ha ritenuto irrilevante l’eventuale mancata comunicazione dei motivi ostativi, poiché la falsa attestazione del presupposto lavorativo determina un rigetto vincolato e rende non decisivo il contraddittorio procedimentale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
La procedura di emersione presuppone un rapporto di lavoro già esistente in via di fatto e la convergente volontà di datore e lavoratore di regolarizzarlo; i requisiti devono sussistere al momento della domanda e permanere fino all’adozione del provvedimento conclusivo.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’eventuale violazione delle garanzie partecipative non incide sul diniego quando l’Amministrazione esercita un potere vincolato e la falsità della dichiarazione determina necessariamente il rigetto.
artt. 4 e 5 l. n. 241/1990
Le censure relative alla partecipazione e allo svolgimento del procedimento non conducono all’annullamento quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
la presentazione di “documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni” a sostegno della domanda di rilascio del titolo di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento
La produzione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di soggiorno comporta l’inammissibilità della domanda e rende vincolato il provvedimento negativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento telematico dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La procedura di emersione dal lavoro irregolare presuppone l’esistenza effettiva di un rapporto di lavoro di fatto e la volontà convergente delle parti di regolarizzarlo; non è sufficiente la mera iscrizione formale dell’impresa presso la Camera di commercio.
- I requisiti per l’accoglimento della domanda di emersione devono sussistere non solo al momento della presentazione dell’istanza, ma anche alla data di adozione del provvedimento conclusivo.
- L’accertata inesistenza sostanziale dell’impresa indicata come datrice di lavoro rende oggettivamente impossibile la costituzione o la prosecuzione del rapporto lavorativo e legittima il rigetto della domanda di emersione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato soltanto in presenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro effettivamente costituito; non è conseguibile quando l’impresa datrice sia inesistente.
- Quando la domanda di emersione si fonda su una falsa attestazione relativa all’esistenza dell’impresa o del rapporto di lavoro, il rigetto ha natura vincolata; l’eventuale omissione del preavviso di diniego o di ulteriori garanzie partecipative non determina l’annullamento dell’atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
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