Cassazione Civile, Ordinanza n. 08794/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'ente previdenziale, della pensione di vecchiaia e dalla richiesta di restituzione di somme già erogate, a seguito della cancellazione della beneficiaria dagli elenchi dei braccianti agricoli a validità prorogata del Comune di Ceraso per asserita emigrazione/lavoro all'estero nel triennio 1969-1971 e, secondo l'ente, per una sovrapposizione contributiva con versamenti effettuati anche in Germania. Il tribunale aveva accolto la domanda della pensionata, ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca e la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione di legge, richiamando la normativa speciale sugli elenchi bracciantili e l'art. 2697 c.c., sostenendo che la cancellazione dalle liste avesse correttamente inciso sul diritto pensionistico e che la sospensione del rapporto per emigrazione, ex art. 6 della legge n. 334 del 1968, dovesse operare nei limiti previsti; inoltre contestava che il giudice d'appello non avesse verificato l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'iscrizione negli elenchi e il riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'ente non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che era fondata sull'illegittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli a validità prorogata e sulla conseguente salvezza dei diritti acquisiti. Il motivo si appuntava invece sulla mancanza dei criteri ordinari di prova dell'effettività del rapporto e delle giornate lavorative, profilo che non costituiva la base della decisione della Corte territoriale. Le spese sono state poste a carico dell'ente ricorrente, con distrazione in favore dei difensori della resistente, ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 12 R.D. n. 1949/1940
Richiamato dall'ente ricorrente come norma violata, nel contesto della disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli e dei contributi unificati in agricoltura.
art. 4 d.lgs. n. 59/1948
Richiamato dall'ente ricorrente come parte del quadro normativo sulla formazione e gestione degli elenchi bracciantili.
art. 9 quinquies D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996
Richiamato dall'ente ricorrente nel censurare la decisione di merito in materia previdenziale agricola.
art. 6 L. n. 334/1968
La Corte ne richiama la disciplina sulle emigrazioni temporanee: se inferiori a due anni e comunicate entro trenta giorni non determinano la cancellazione dagli elenchi; in difetto, si procede alla cancellazione, salvo emigrazione inferiore al biennio.
art. 2697 c.c.
Invocato dall'ente ricorrente sul riparto dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del diritto all'iscrizione negli elenchi e al conseguente trattamento pensionistico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come veicolo della censura per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
R.D. n. 1949/1940, artt. 4 e 5
Richiamati nella ricostruzione storica: la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui commisuravano i contributi al presunto impiego di manodopera determinato per provincia o zone provinciali.
L. n. 322/1963, art. 1
Richiamata come disciplina transitoria che attribuiva valore agli elenchi nominativi in vigore al 25.6.1962 ai fini delle prestazioni previdenziali fino alla fine dell'annata agraria 1964-65, poi prorogata.
L. n. 669/1979
Richiamata come legge di proroga successiva della disciplina transitoria sugli elenchi bracciantili.
R.D.L. n. 2138/1938 conv. in L. n. 739/1939
Richiamato nella ricostruzione della sentenza costituzionale come legge delega cui il sistema censurato non si conformava.
art. 3 Cost.
Richiamato nella ricostruzione della declaratoria di incostituzionalità per le disparità di trattamento tra province, zone, aziende, datori e lavoratori.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare profili diversi o non decisivi rispetto alla motivazione posta a fondamento della decisione.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'illegittimità della cancellazione da elenchi a validità prorogata e sulla salvezza dei diritti acquisiti, non è sufficiente per cassare la sentenza dedurre in astratto la mancanza dei criteri ordinari di prova dell'attività lavorativa, se tale non è il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- La disciplina speciale degli elenchi bracciantili ha previsto, in via transitoria, il mantenimento dell'efficacia degli elenchi preesistenti e successive proroghe; nell'ambito di tale sistema, l'emigrazione temporanea inferiore a due anni non comporta di per sé la cancellazione, purché sia comunicata nei termini previsti, mentre in difetto di comunicazione e con durata superiore al biennio può procedersi alla cancellazione.
- La verifica della conformità del ricorso alla ratio della sentenza impugnata è un presupposto autonomo di ammissibilità del motivo, indipendentemente dalla possibile fondatezza in astratto delle questioni di merito sollevate.
- In presenza di soccombenza della parte ricorrente, seguono le spese di lite e può disporsi il raddoppio del contributo unificato ai sensi della disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08737/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08750/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08760/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08772/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08781/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08783/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →