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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08794/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'ente previdenziale, della pensione di vecchiaia e dalla richiesta di restituzione di somme già erogate, a seguito della cancellazione della beneficiaria dagli elenchi dei braccianti agricoli a validità prorogata del Comune di Ceraso per asserita emigrazione/lavoro all'estero nel triennio 1969-1971 e, secondo l'ente, per una sovrapposizione contributiva con versamenti effettuati anche in Germania. Il tribunale aveva accolto la domanda della pensionata, ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca e la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione di legge, richiamando la normativa speciale sugli elenchi bracciantili e l'art. 2697 c.c., sostenendo che la cancellazione dalle liste avesse correttamente inciso sul diritto pensionistico e che la sospensione del rapporto per emigrazione, ex art. 6 della legge n. 334 del 1968, dovesse operare nei limiti previsti; inoltre contestava che il giudice d'appello non avesse verificato l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'iscrizione negli elenchi e il riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'ente non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che era fondata sull'illegittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli a validità prorogata e sulla conseguente salvezza dei diritti acquisiti. Il motivo si appuntava invece sulla mancanza dei criteri ordinari di prova dell'effettività del rapporto e delle giornate lavorative, profilo che non costituiva la base della decisione della Corte territoriale. Le spese sono state poste a carico dell'ente ricorrente, con distrazione in favore dei difensori della resistente, ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 R.D. n. 1949/1940

    Richiamato dall'ente ricorrente come norma violata, nel contesto della disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli e dei contributi unificati in agricoltura.

  • art. 4 d.lgs. n. 59/1948

    Richiamato dall'ente ricorrente come parte del quadro normativo sulla formazione e gestione degli elenchi bracciantili.

  • art. 9 quinquies D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996

    Richiamato dall'ente ricorrente nel censurare la decisione di merito in materia previdenziale agricola.

  • art. 6 L. n. 334/1968

    La Corte ne richiama la disciplina sulle emigrazioni temporanee: se inferiori a due anni e comunicate entro trenta giorni non determinano la cancellazione dagli elenchi; in difetto, si procede alla cancellazione, salvo emigrazione inferiore al biennio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dall'ente ricorrente sul riparto dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del diritto all'iscrizione negli elenchi e al conseguente trattamento pensionistico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come veicolo della censura per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • R.D. n. 1949/1940, artt. 4 e 5

    Richiamati nella ricostruzione storica: la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui commisuravano i contributi al presunto impiego di manodopera determinato per provincia o zone provinciali.

  • L. n. 322/1963, art. 1

    Richiamata come disciplina transitoria che attribuiva valore agli elenchi nominativi in vigore al 25.6.1962 ai fini delle prestazioni previdenziali fino alla fine dell'annata agraria 1964-65, poi prorogata.

  • L. n. 669/1979

    Richiamata come legge di proroga successiva della disciplina transitoria sugli elenchi bracciantili.

  • R.D.L. n. 2138/1938 conv. in L. n. 739/1939

    Richiamato nella ricostruzione della sentenza costituzionale come legge delega cui il sistema censurato non si conformava.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella ricostruzione della declaratoria di incostituzionalità per le disparità di trattamento tra province, zone, aziende, datori e lavoratori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare profili diversi o non decisivi rispetto alla motivazione posta a fondamento della decisione.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'illegittimità della cancellazione da elenchi a validità prorogata e sulla salvezza dei diritti acquisiti, non è sufficiente per cassare la sentenza dedurre in astratto la mancanza dei criteri ordinari di prova dell'attività lavorativa, se tale non è il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
  • La disciplina speciale degli elenchi bracciantili ha previsto, in via transitoria, il mantenimento dell'efficacia degli elenchi preesistenti e successive proroghe; nell'ambito di tale sistema, l'emigrazione temporanea inferiore a due anni non comporta di per sé la cancellazione, purché sia comunicata nei termini previsti, mentre in difetto di comunicazione e con durata superiore al biennio può procedersi alla cancellazione.
  • La verifica della conformità del ricorso alla ratio della sentenza impugnata è un presupposto autonomo di ammissibilità del motivo, indipendentemente dalla possibile fondatezza in astratto delle questioni di merito sollevate.
  • In presenza di soccombenza della parte ricorrente, seguono le spese di lite e può disporsi il raddoppio del contributo unificato ai sensi della disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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