Cassazione Civile, Ordinanza n. 04054/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato avvisi di accertamento relativi alle imposte IRES, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2014 e 2015. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati accolti dalla commissione tributaria provinciale; in appello la decisione era stata riformata a favore dell'Amministrazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nelle more ha presentato istanza di definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della L. n. 197 del 2022, versando la prima rata e producendo la relativa documentazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto del condono fiscale e non una rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto del deposito dell'istanza di definizione agevolata e della documentazione attestante la domanda di definizione e il versamento della prima rata, rilevando altresì il riscontro nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate da cui non risultava alcun diniego del beneficio. In applicazione dell'art. 1, comma 198, della L. n. 197 del 2022, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate, come previsto dalla norma. Non vi è stato esame del motivo di ricorso nel merito.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base per la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio
art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per l'istanza della contribuente di fissazione dell'udienza
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato quale disciplina della domanda di definizione agevolata della lite pendente
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede che, in presenza del deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo sia dichiarato estinto
art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. in L. 21 aprile 2023, n. 41
richiamato per il riscontro, nell'elenco trasmesso all'autorità giudiziaria, dell'assenza di diniego del beneficio
L. 29 dicembre 2022, n. 197
fonte della definizione agevolata delle liti pendenti
d.l. 30 marzo 2003
citato nel testo in relazione alla modifica del regime procedurale della domanda di definizione, ma senza ulteriore specificazione testuale
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, il deposito della domanda di definizione agevolata della lite e della prova del pagamento degli importi dovuti, anche della sola prima rata quando consentito dalla disciplina speciale, determina l'estinzione del processo se non risulta un diniego del beneficio.
- Quando la definizione della lite è perfezionata secondo la normativa speciale sopravvenuta, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo quanto stabilito dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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