Cassazione Penale, Sentenza n. 17464/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado. Ravidà ha dedotto: (i) vizio in ordine alla valutazione della prova e mancato rispetto della regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio (artt. 192, 533, 546 c.p.p.), sostenendo un'ipotesi alternativa più probabile (che fosse lui l'autore dell'alterazione dell'arma nell'ambito di una battuta di caccia) e (ii) vizio nella determinazione della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.). Donia ha censurato la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento della riduzione massima (artt. 62-bis e 133 c.p., art. 27 Cost.), sostenendo un ruolo marginale/di mera connivenza e la scarsa offensività del fatto (battuta di caccia senza abbattimento). Entrambi chiedevano la riforma della sentenza di merito che li aveva ritenuti responsabili dei reati connessi al porto e alla ricettazione di arma clandestina e alla detenzione di cartucce (artt. 110 c.p., 23 l.110/1975, 648, 697 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sul punto di merito la Corte ha rilevato che le doglianze erano generiche o miravano a prospettare una diversa valutazione dei fatti/pena non deducibile in sede di legittimità. In particolare, è stato affermato che l'ipotesi alternativa proposta da Ravidà era fondata su mere congetture non suffragate da elementi probatori concreti e che la motivazione della Corte territoriale era logica e non contraddittoria; quanto alla quantificazione della pena, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato il diniego della più ampia estensione delle attenuanti generiche, valorizzando la personalità e le modalità della condotta, scelta non sindacabile in Cassazione salvo vizio manifesto. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali; inoltre è stata disposta la condanna al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000 complessivi.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la partecipazione al reato (concorso di persone); la Corte non ha rilevato profili di illegittimità sull'applicazione del concorso.
art. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sulle armi clandestine utilizzata per qualificare il porto di arma clandestina; la Corte territoriale ha ritenuto provata la clandestinità (matricola abrasa, canne mozzate).
art. 648 cod. pen.
Richiamato per la ricettazione: la Corte ha ritenuto sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza dell'arma in ragione dell'abrasione della matricola.
art. 697 cod. pen.
Richiesto per la detenzione di cartucce senza denuncia; la vicenda relativa alle cartucce è stata oggetto del giudizio di merito (capo C) e valutata nelle sedi inferiori.
artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.
Riferiti alla regola della prova e ai limiti del sindacato in Cassazione; la Corte ha ribadito che l'alternativa probatoria deve essere supportata da elementi concreti e non da mere congetture.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice del merito può valorizzare alcuni elementi ritenuti decisivi e che la valutazione della loro rilevanza spetta al merito, purché motivata.
art. 62-bis cod. pen.
Riferita al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha modulato la riduzione entro limiti non massimali.
art. 27 Cost.
Richiamata dai ricorrenti in tema di finalità rieducativa della pena; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto congrua la discrezionalità del giudice sulla misura della pena se adeguatamente motivata.
art. 65 cod. pen.
Norma sulla diminuzione della pena (frazioni d'un terzo): citata in relazione alla possibilità teorica di applicare la riduzione massima ma richiamata la discrezionalità del giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina conseguenze dell'inammissibilità: applicata per la condanna alle spese e alla somma per la cassa delle ammende.
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137 (e richiamate norme di conversione e del. 2021)
Richiamate solo in ordine alla modalità della requisitoria (requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020); non incidono sul merito sostanziale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e non contraddittoria: un ricorso che prospetta solo una diversa valutazione dei fatti è generalmente inammissibile.
- Per proporre un'ipotesi alternativa convincente occorre indicare elementi probatori concreti che sostengano la ricostruzione alternativa; non basta un'ipotesi plausibile o congetturale.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62-bis c.p.) è rimessa al giudice di merito che può valorizzare singoli elementi ritenuti determinanti; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o carente.
- Le doglianze generiche o meramente irte di richieste di diversa calibratura della pena sono inammissibili in Cassazione perché mirano a sindacare il merito.
- Proporre ricorso infondato o manifestamente generico può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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