Sentenza del 11/05/2017 n. 2075 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
NOTIFICA ATTO DI APPELLO - Presso sede appellato - Nullità notifica - Sussiste - Costituzione appellato oltre sessanta giorni - Nullità notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la nullità della notificazione dell’atto di appello. La costituzione tardiva dell’appellato non ha prodotto una sanatoria ex tunc, non essendo intervenuta entro sessanta giorni dalla spedizione dell’atto. Ne consegue l’inefficacia della notificazione ai fini della valida instaurazione del giudizio di appello, secondo gli effetti processuali previsti dalla disciplina applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione dell’atto di appello. L’atto era stato notificato personalmente alla parte appellata presso la sua sede, anziché al procuratore costituito presso il domicilio dichiarato o eletto. Tale modalità determina la nullità della notificazione. La costituzione della parte resistente non ha sanato retroattivamente il vizio, perché è avvenuta oltre sessanta giorni dalla spedizione dell’atto di appello. Il termine deve essere calcolato dalla data di spedizione della notificazione e non da quella di ricezione dell’atto.
Norme richiamate
Norme processuali sulla notificazione dell’atto di appello al procuratore costituito presso il domicilio dichiarato o eletto
L’atto di appello deve essere notificato al procuratore della parte presso il domicilio processuale dichiarato o eletto, non semplicemente alla parte personalmente. La notificazione eseguita in modo diverso è nulla.
Norme processuali sulla sanatoria della nullità della notificazione mediante costituzione del destinatario
La costituzione della parte destinataria può sanare la nullità della notificazione, ma la sanatoria opera retroattivamente soltanto se la costituzione avviene entro il termine processuale previsto. Una costituzione oltre sessanta giorni non consente la sanatoria ex tunc.
Termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio
Ai fini del calcolo del termine, rileva la data di spedizione dell’atto notificato e non quella in cui il destinatario lo riceve. Il termine decorre quindi dall’invio della notificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, quando la parte è già costituita con un procuratore, la notificazione deve essere indirizzata al procuratore presso il domicilio processuale dichiarato o eletto; la notifica personale alla parte può essere nulla.
- La costituzione del destinatario può sanare una notificazione nulla, ma non necessariamente in ogni momento: se interviene oltre il termine processuale rilevante, non produce effetti retroattivi.
- Per verificare la tempestività della costituzione o della sanatoria, occorre individuare correttamente il dies a quo: in situazioni analoghe il termine può decorrere dalla spedizione della notificazione, non dalla ricezione.
- È essenziale conservare e verificare le ricevute di spedizione e di consegna, poiché la distinzione tra queste date può determinare la validità o la tardività dell’atto processuale.
- La notificazione presso un indirizzo riferibile direttamente alla parte non sostituisce automaticamente la notificazione presso il domicilio professionale del difensore indicato negli atti di causa.
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