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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13095/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Menardo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, deducendo violazione di legge in relazione alla tempestività dell'eccezione di nullità dell'accertamento del tasso alcolemico (art.114 disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorso è stato esaminato e la Corte di Cassazione ha rilevato che, indipendentemente dal motivo prospettato, è intervenuto il decorso del termine di prescrizione per il reato contestato (fatto commesso il 10/09/2015) alla luce della disciplina introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n.251 e del combinato disposto degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p.; trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione è di cinque anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Menardo Umberto perché il reato è estinto per prescrizione. Ha escluso l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. in quanto non emergono dagli atti elementi univoci che dimostrino l'innocenza dell'imputato senza necessità di approfondimenti. Conseguentemente è stata eliminata anche la sanzione amministrativa accessoria applicata e ordinata la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara ai sensi dell'art.224, comma 3 cds.

Norme richiamate

  • art.186, comma 2 lett. b), 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norma sostanziale contestata (guida in stato di ebbrezza); è il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado e parzialmente riformato in appello.

  • art.114 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alla normativa sulla tempestività dell'eccezione di nullità dell'accertamento (es. esami alcolemici); il ricorrente aveva dedotto violazione in relazione a tale articolo.

  • legge 5 dicembre 2005, n.251

    Norma che ha modificato la disciplina della prescrizione; applicata per stabilire i termini prescrizionali vigenti al fatto del 2015.

  • art.157 cod. pen.

    Indica la classificazione delle contravvenzioni e rilevanza ai fini della determinazione della prescrizione; utilizzato insieme agli artt.160 e 161 per calcolare il termine massimo prescrizionale.

  • art.160, comma 3 cod. pen.

    Norma rilevante per il calcolo del termine prescrizionale massimo in combinazione con gli altri articoli citati.

  • art.161, comma 2 cod. pen.

    Stabilisce il termine massimo di prescrizione per le contravvenzioni applicabile al caso concreto (cinque anni).

  • art.129, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede che, in presenza di causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciarsi per l'assoluzione solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la Corte ha ritenuto che ciò non si verificasse e quindi ha dichiarato l'estinzione per prescrizione senza assolvere per manifesta innocenza.

  • art.224, comma 3 codice della strada

    Prevede l'obbligo di comunicazione al Prefetto relativamente alle misure amministrative connesse alla guida; la Corte ha disposto l'inoltro di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara per gli adempimenti di competenza.

  • Giurisprudenza Sez. U., n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Precedente richiamato che chiarisce l'alta soglia richiesta per pronunciare l'assoluzione 'per manifesta innocenza' ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p.: occorrono elementi dagli atti talmente incontrovertibili da escludere ogni necessità di approfondimento.

Massime di principio

  • Se, nel corso del processo, matura la prescrizione del reato, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata se l'unico ostacolo residuo è la prescrizione.
  • L'assoluzione per estinzione del reato ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. è possibile solo se dagli atti emerge in modo assolutamente incontrovertibile l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; in mancanza di tale chiarezza va applicata la causa estintiva (prescrizione) senza pronunciare l'assoluzione per manifesta innocenza.
  • La disciplina della prescrizione va determinata alla luce delle norme vigenti al momento del fatto (anche in seguito a modifiche legislative, come la legge 251/2005); per le contravvenzioni può derivare un termine massimo di prescrizione di cinque anni.
  • Le eccezioni procedurali relative alla nullità degli accertamenti (es. tasso alcolemico) devono essere sollevate tempestivamente nelle fasi processuali competenti; tuttavia, anche se fondate, possono risultare irrilevanti se nel frattempo è maturata la prescrizione.
  • Quando la sentenza penale comporta misure o sanzioni amministrative accessorie connesse alla guida, la loro eliminazione o modifica conseguente alla pronuncia penale (es. estinzione per prescrizione) comporta l'obbligo di informare le autorità amministrative competenti (Prefetto) per gli eventuali provvedimenti di competenza.

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