Sentenza n. 3844/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Caserta che ha disposto per otto anni il divieto di accesso a manifestazioni sportive, ai luoghi di transito e sosta connessi agli eventi e l’obbligo di presentazione per la firma presso la Questura
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione alla sua partecipazione a una rissa verificatasi al termine dell’incontro di calcio Casertana-Arzachena del 16 novembre 2022. Ha dedotto, anzitutto, il travisamento dei fatti, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna rissa, ma soltanto una discussione accesa non sfociata in violenza, e contestando altresì la descrizione dei precedenti di polizia riportati nel provvedimento. Ha lamentato, inoltre, carenza e erroneità della motivazione, assumendo che la ricostruzione contenuta nella relazione dell’ispettore non rappresentasse correttamente l’accaduto e che la propria condotta non fosse stata finalizzata a creare pericoli o turbative dell’ordine pubblico. Infine, ha dedotto eccesso di potere per la durata sproporzionata della misura, fissata nel massimo di otto anni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il DASPO sia una misura amministrativa di prevenzione, diretta ad anticipare la soglia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la cui adozione non è necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità penale, ma è sufficiente una valutazione probabilistica fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, l’identificazione del ricorrente da parte delle forze dell’ordine, la documentazione di polizia giudiziaria e i filmati hanno fornito riscontri sufficienti e hanno dimostrato la sua partecipazione attiva alla rissa e il tentativo di colpire un altro soggetto. Il Collegio ha quindi escluso il travisamento dei fatti e ritenuto integrati i presupposti soggettivi e oggettivi dell’art. 6 l. n. 401/1989, anche considerando che il DASPO può essere adottato in funzione preventiva, prima dell’accertamento definitivo di un reato. Quanto alla durata, il TAR ha affermato che la determinazione del periodo, entro i limiti legislativi, esprime ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. La durata massima di otto anni è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla gravità della condotta e dai numerosi precedenti, anche specifici, del destinatario, indicativi di una personalità aggressiva e violenta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
La norma consente l’adozione del DASPO nei confronti di soggetti che abbiano partecipato attivamente a episodi di violenza o abbiano tenuto condotte concretamente finalizzate a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell’ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La misura ha natura preventiva e può essere adottata anche senza una condanna penale definitiva e, secondo la decisione, anche per condotte violente non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale, purché sorrette da elementi oggettivi sufficienti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, unitamente all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, senza necessità di un accertamento penale definitivo della responsabilità del destinatario.
- Ai fini dell’adozione del DASPO è sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio probabilistico del più probabile che non; i rilievi e i riscontri effettuati dagli organi di pubblica sicurezza possono essere sufficienti per l’identificazione del responsabile.
- Il DASPO richiede comunque l’imputabilità al destinatario di una condotta concreta, univocamente orientata alla partecipazione attiva a episodi violenti o minacciosi, o comunque idonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione o a causa dell’evento sportivo.
- La determinazione della durata del DASPO, entro i limiti previsti dalla legge, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- La durata massima del DASPO può essere ritenuta legittima quando sia motivata dalla gravità della condotta e dalla presenza di numerosi precedenti, anche specifici, idonei a evidenziare una persistente pericolosità del destinatario per l’ordine e la sicurezza pubblica.
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