Sentenza n. 613/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 365/2025, pubblicata il 11.03.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell’erogazione economica di € 500,00 annui per l’anno scolastico 2022/2023, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” dell’importo di € 500,00 in favore di CIRASINO DANIELA;”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di € 500,00 sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 365/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 aprile 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a corrispondere tale importo mediante accredito sulla Carta elettronica del docente. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato e depositato nel rispetto dei termini processuali; era inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero non ha contestato l’inadempimento. La documentazione depositata, e in particolare una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, dimostrava soltanto l’inoltro della pratica al Ministero e non l’effettivo accredito dell’importo sulla Carta elettronica del docente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi, mediante l’accredito di € 500,00 sulla Carta elettronica del docente, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Il Collegio ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza perché diretta alla stretta esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e perché risultavano rispettati gli adempimenti processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha rilevato che l’Amministrazione non aveva provato l’avvenuto adempimento: il mero inoltro della pratica da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale non equivaleva all’accredito dovuto. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha verificato l’applicabilità e la regolarità processuale, anche quanto alla notificazione del ricorso.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell’avvio dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; nella fattispecie il termine era decorso.
art. 26 c.p.a.
Il TAR lo ha richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., per porre le spese del giudizio di ottemperanza a carico dell’Amministrazione soccombente.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligazione conformativa o patrimoniale gravante sulla pubblica amministrazione non sia stata adempiuta.
- Nel giudizio di ottemperanza la cognizione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi a domande ulteriori, anche se connesse o correlate al titolo giudiziale.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto in una sentenza costituisce un dovere inderogabile d’ufficio della pubblica amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
- Il mero inoltro della pratica o l’adozione di atti preparatori interni non dimostra l’ottemperanza a una sentenza che imponga l’erogazione di una somma: l’Amministrazione deve provare il compimento dell’adempimento specificamente ordinato, quale l’effettivo accredito al beneficiario.
- Prima di promuovere l’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve essere inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione successiva all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa Amministrazione debitrice; in tale ipotesi non spetta alcun compenso commissariale quando l’incarico è svolto nell’ambito dei doveri d’ufficio.
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