Cassazione Penale, Sentenza n. 00052/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta omissione di valutazione della "grossolanità" della contraffazione ai fini dell'esclusione di punibilità e, di conseguenza, della insussistenza del reato presupposto della ricettazione; il ricorrente sosteneva che i beni erano palesemente contraffatti e dunque impossibile l'inganno; (2) vizio di motivazione e mancata individualizzazione ai sensi dell'art. 62-bis c.p., lamentando che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente la posizione personale e i precedenti (ristretti nel tempo) dell'imputato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; (3) mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. e art. 81, comma ultimo, c.p., con riferimento al discostamento dal minimo edittale e all'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e priva di confronto con la motivazione conforme dei giudici di merito, i quali avevano accertato, sulla base di prove testimoniali e documentali, che le merci erano contraffatte ma tali da poter trarre in errore il comune acquirente; è stato richiamato il principio secondo cui la contraffazione integra un reato di pericolo a tutela della pubblica fede e la grossolanità non esclude automaticamente la rilevanza penale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, valorizzando condanne successive per reati di particolare allarme; il mancato riconoscimento delle attenuanti è stato considerato adeguatamente motivato. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sul discostamento dal minimo sulla base della capacità a delinquere e ha osservato che l'aumento per continuazione era in ogni caso irrilevante perché il reato ex art. 474 c.p. era stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Richiamata come norma sulla contraffazione; la Corte ha interpretato che la tutela è della pubblica fede e che la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la rilevanza penale, trattandosi di un reato di pericolo.
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base delle risultanze probatorie (provenienza delittuosa dei beni) e ha escluso che la presunta grossolanità del falso escluda automaticamente la ricettazione.
art. 473 c.p.
Richiamata nella giurisprudenza come ambito più generale di tutela (contraffazione di opere/segni); conferma dell'orientamento che tutela la pubblica fede anche quando la contraffazione sia grossolana.
art. 62-bis c.p.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando i giudici valorizzano condanne successive e elementi negativi della personalità dell'imputato; è sufficiente una motivazione logica sui fattori ritenuti decisivi.
art. 133 c.p.
Norma sul quantum della pena: la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione della capacità a delinquere come elemento idoneo a giustificare il discostamento dal minimo edittale, purché motivata.
art. 81, comma ultimo, c.p.
Riguarda l'aumento per continuazione: la Corte ha osservato che l'aumento relativo al reato poi estinto per prescrizione non rileva nel calcolo della pena residua.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Criteri di cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione dei giudici del merito; doglianze generiche o meramente ripropositive risultano inammissibili.
Massime di principio
- La "grossolanità" della contraffazione non esclude automaticamente la responsabilità penale: per la configurazione dei reati contro la libera concorrenza e la pubblica fede è determinante il carattere di reato di pericolo e la possibilità che la contraffazione possa comunque incidere sulla fiducia del consumatore.
- In caso di ricettazione, l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni può fondarsi su elementi testimoniali e documentali anche se la contraffazione non è sofisticata; l'assenza di giustificazione del possesso di grandi quantitativi costituisce elemento probatorio rilevante.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; riproporre in termini generici le stesse argomentazioni già disattese nei gradi precedenti espone all'inammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica almeno gli elementi ritenuti decisivi (es. condanne successive, gravità dei reati commessi), non potendo la corte di legittimità sostituirsi al giudice del merito se la motivazione è logica e sufficiente.
- Il discostamento dal minimo edittale deve essere motivato con riferimento a circostanze rilevanti (es. capacità a delinquere); se la motivazione è congrua è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Se un reato originariamente computato in continuazione viene dichiarato estinto per prescrizione, gli aumenti relativi a quella continuazione decadono nel calcolo della pena.
- La condanna alle spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende seguono automaticamente l'inammissibilità del ricorso e vengono determinate in relazione alla gravità e ai motivi del ricorso.
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