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Sentenza

Sentenza n. 2351/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, nonché nota recante richiesta di integrazione documentale e comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 16 febbraio 2024 un’istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, per un impianto agrivoltaico da realizzare in due comuni siciliani, con sistema di accumulo e opere di connessione alla rete. Secondo la ricorrente, in assenza di richieste di integrazione nei quindici giorni successivi, il procedimento era divenuto procedibile il 2 marzo 2024. Il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale è stato rilasciato il 9 settembre 2025 e comunicato l’11 settembre 2025; il procedimento unico avrebbe quindi dovuto concludersi entro il 10 novembre 2025. Dopo la proposizione di un primo ricorso avverso il silenzio, l’amministrazione ha adottato, il 24 marzo 2026, una nota con cui ha richiesto integrazioni documentali entro dieci giorni e ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. La società ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, dell’art. 4, comma 2, D.P.R.S. 48/2012, del punto 14.4 delle linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 e dell’art. 2 l. 241/1990, nonché dei principi di correttezza, buon andamento, efficienza, leale collaborazione e massima diffusione delle fonti rinnovabili. Ha inoltre sostenuto che la nota del 24 marzo 2026 fosse un atto soprassessorio e dilatorio, poiché la documentazione richiesta era già agli atti oppure riguardava la progettazione esecutiva, successiva al rilascio dell’Autorizzazione Unica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l’illegittimità del silenzio, ritenendo sussistente sia l’obbligo generale di provvedere derivante dall’art. 2 l. 241/1990, sia lo specifico obbligo e il termine di conclusione previsti dall’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003. L’amministrazione non ha rispettato il termine applicabile al procedimento unico, computato al netto dei tempi della valutazione ambientale. La successiva nota del 24 marzo 2026 non ha superato l’inerzia: il preavviso di rigetto è un atto interlocutorio e non provvedimentale, finalizzato al contraddittorio procedimentale, e non equivale a una decisione espressa conclusiva. Neppure la richiesta di integrazione documentale è stata ritenuta idonea, poiché riguardava documenti già caricati o documenti riferibili alla progettazione esecutiva, non necessari per il rilascio dell’Autorizzazione Unica. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, precisando che il potere resta discrezionale quanto al contenuto della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni. L’Assessorato è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare l’illegittimità del silenzio e di ottenere l’ordine giudiziale di provvedere quando l’amministrazione non conclude un procedimento entro il termine dovuto.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; l’obbligo sussiste anche quando l’istanza sia ritenuta irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, purché non sia pretestuosa o abnorme.

  • art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003

    Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.

    Disciplina il procedimento unico per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e stabilisce il termine massimo di conclusione, esclusi i tempi delle valutazioni ambientali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è un atto interlocutorio volto a stimolare il contraddittorio e non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento.

  • art. 4, comma 2, D.P.R.S. 48/2012

    Rileva, secondo la ricostruzione della ricorrente condivisa ai fini della decisione, per individuare il momento di avvio o procedibilità del procedimento in assenza di tempestiva richiesta di integrazioni.

  • punto 14.4 delle Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010

    È richiamato quale disciplina applicabile al procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alla sua procedibilità.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024

    È richiamato per la disciplina transitoria secondo cui le disposizioni dell’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    È richiamato esclusivamente per il termine entro cui il commissario ad acta dovrebbe presentare la parcella relativa all’eventuale attività svolta.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione non conclude, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o non evade un’istanza privata che sollecita l’esercizio di un potere pubblico, purché sussista uno specifico obbligo di provvedere.
  • L’obbligo di provvedere può derivare non solo da una puntuale previsione legislativa, ma anche dai principi generali di correttezza, buona amministrazione, giustizia ed equità e dalle peculiarità del rapporto tra amministrazione e privato; l’obbligo sussiste anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo che essa sia pretestuosa o abnorme.
  • La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 ha natura interlocutoria e non provvedimentale: non equivale a un diniego implicito e non assolve all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa.
  • In un procedimento di Autorizzazione Unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, il termine di conclusione previsto dall’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003 decorre secondo la disciplina applicabile ratione temporis, al netto dei tempi delle valutazioni ambientali, e non può essere eluso mediante richieste tardive di integrazione documentale prive di effettiva necessità istruttoria.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ma non impone all’amministrazione uno specifico contenuto decisorio quando il potere esercitato conserva natura discrezionale.
  • In caso di persistente inerzia dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per la definizione sostitutiva del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaOttemperanza e commissario ad acta

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