Sentenza del 12/12/2017 n. 5182 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Leasing finanziario - Soggetto passivo - Durata del contratto - Risoluzione - Riconsegna dei beni - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU per un bene immobile concesso in leasing finanziario. In particolare, occorreva stabilire se, dopo la risoluzione del contratto, il locatario restasse soggetto passivo fino alla riconsegna del bene oppure se tale obbligo cessasse con l'estinzione del rapporto contrattuale. È stato applicato l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui il locatario finanziario è soggetto passivo IMU dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La decisione
La soggettività passiva del locatario finanziario sussiste dalla stipula fino alla durata del contratto, ma cessa con la risoluzione del leasing. La permanenza del locatario nel possesso del bene e il ritardo nella riconsegna materiale non prolungano la durata del rapporto contrattuale e, quindi, non determinano la prosecuzione dell'obbligo IMU in capo al locatario. Il momento della consegna o della riconsegna è irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto passivo.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Il locatario finanziario è soggetto passivo ai fini IMU dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La norma individua il locatario finanziario come soggetto passivo IMU per tutta la durata del contratto, ma non oltre la sua estinzione. La durata contrattuale non coincide necessariamente con il periodo di materiale possesso o detenzione del bene.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario, ai fini IMU, il locatario è soggetto passivo dalla stipula del contratto fino alla sua effettiva durata giuridica.
- La risoluzione del contratto fa cessare la soggettività passiva del locatario, anche se il bene non è stato ancora materialmente riconsegnato.
- La permanenza nel possesso del bene dopo la risoluzione non proroga automaticamente l'obbligo IMU del locatario.
- Per individuare il soggetto passivo occorre fare riferimento all'estinzione del rapporto contrattuale e non al momento della riconsegna fisica dell'immobile.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare la data di risoluzione del leasing, poiché essa costituisce il riferimento principale per determinare la cessazione dell'obbligo tributario del locatario.
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