Cassazione Penale, Ordinanza n. 24804/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità personale, con pena di un anno e un mese di reclusione. I motivi di ricorso erano quattro: 1) vizio di motivazione per la mancata ammissione alla messa alla prova, sostenendo che non sarebbero stati adeguatamente valutati i presupposti per una prognosi favorevole; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento dal reato di false dichiarazioni sulla propria identità, contestando la ricostruzione dell'accertamento dell'identità e la rilevanza della ritrattazione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, in larga parte, aspecifici perché ripetitivi delle censure già svolte in appello e già disattese, oltre che manifestamente infondati quanto alla sostituzione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo e il terzo motivo erano non deducibili in cassazione perché si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. In relazione alla messa alla prova, la Corte territoriale aveva escluso i requisiti soggettivi sulla base della personalità dell'imputata e dei precedenti per delitti contro il patrimonio, nonostante la sospensione condizionale già fruita. Quanto all'art. 131-bis c.p., il ricorso non si confrontava con la ratio della decisione d'appello, che aveva dichiarato generico il motivo già proposto e aveva comunque valorizzato l'abitualità e la non tenuità della condotta, oltre alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Sul reato di false dichiarazioni, la Corte ha ribadito che il delitto si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, a prescindere dalla sua riproduzione in atto pubblico e dalla successiva ritrattazione. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il diniego della sostituzione della pena, richiamando precedenti condanne, spiccata attitudine a delinquere e incapacità di controllare l'istinto antisociale, elementi incompatibili con l'idoneità della pena sostitutiva a prevenire nuovi reati. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 464-quater c.p.p.
I requisiti soggettivi per la messa alla prova richiedono una prognosi favorevole sulla futura astensione dal commettere ulteriori reati; la valutazione può fondarsi anche sui precedenti penali e sulla personalità dell'imputato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità non può essere invocata con un motivo generico o meramente riproduttivo di doglianze già disattese; occorre confrontarsi con la motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo dell'abitualità e dell'aggravante contestata.
art. 594 c.p.
null
art. 491 c.p.
La falsa dichiarazione sull'identità resa a un pubblico ufficiale si consuma quando la dichiarazione raggiunge il destinatario, restando irrilevante la successiva riproduzione in atto pubblico o la ritrattazione.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello e già esaminate dal giudice di merito, senza una critica specifica alla motivazione impugnata.
- La richiesta di messa alla prova può essere respinta quando la personalità dell'imputato e i precedenti penali rendano negativa la prognosi di futura astensione dal reato.
- La particolare tenuità del fatto non è configurabile se la censura non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza di merito, inclusa l'eventuale abitualità del comportamento e la valutazione della gravità concreta della condotta.
- Il delitto di false dichiarazioni sull'identità si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, senza che rilevi la successiva ritrattazione o la mancata trascrizione in un atto pubblico.
- La sostituzione della pena detentiva può essere negata quando il giudice di merito motivi in modo non illogico sulla non idoneità della misura a prevenire la reiterazione di reati, valorizzando precedenti e capacità a delinquere.
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