Cassazione Penale, Sentenza n. 24437/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale relativa alla condanna a 1 anno di reclusione (Tribunale di Massa, 22/06/2018) per ricettazione di 270 kg di cavi in rame, con recidiva reiterata ex art.99, comma 4 c.p. Il motivo di ricorso denunciava, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inidonei il domicilio (camper in terreno agricolo) e l'attività lavorativa prospettata (raccolta di materiale ferroso), nonché per aver dato rilievo ai precedenti penali e a procedimenti pendenti per lesioni e indebito utilizzo di carte di credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito motivazione adeguata e non contraddittoria: il domicilio indicato non garantiva adeguate condizioni di sicurezza e controllo da parte delle forze di polizia e l'attività prospettata non risultava idonea a prevenire il rischio di commissione di reati analoghi a quello per cui era intervenuta la condanna. Pertanto il Tribunale aveva legittimamente disposto la necessità di un congruo periodo di osservazione inframuraria della personalità del condannato prima dell'ammissione ad una misura alternativa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che, pur essendo dedotto un vizio di motivazione, la valutazione svolta dal giudice di merito fosse una valutazione fattuale e discrezionale correttamente motivata e quindi non suscettibile di accoglimento in Cassazione.
art. 99, comma 4 c.p.
Richiamato nel dispositivo di condanna per la recidiva reiterata; la recidiva influisce sulla valutazione complessiva della personalità del condannato e sulla decisione in ordine a misure alternative alla detenzione.
art. 47 Ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale)
Interpretato nella prospettiva che l'affidamento in prova va valutato sulla base dell'evoluzione della personalità del condannato dopo il fatto e dell'idoneità delle condizioni di domicilio e lavoro a favorire il reinserimento e a prevenire il rischio di recidiva. Il diniego può essere motivato da ragioni concrete di sicurezza e controllo e dall'inadeguatezza dell'attività lavorativa proposta.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite entro cui il motivo di ricorso è stato riprodotto in cassazione; disciplina le modalità e i limiti della riproduzione degli atti impugnati.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale si basa soprattutto sull'evoluzione della personalità del condannato dopo il fatto e sulla concreta idoneità delle condizioni di vita e di lavoro prospettate a prevenire il rischio di recidiva.
- La valutazione del domicilio (es. abitare in un camper su terreno agricolo) e della tipologia di lavoro offerta (es. raccolta di materiale ferroso) attiene al merito e alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza; tali accertamenti fattuali, se motivati in modo coerente, sono difficilmente sindacabili in sede di cassazione.
- Per ottenere la cassazione di un diniego di misura alternativa non è sufficiente esprimere disaccordo con la valutazione del giudice di merito: occorre dimostrare un vizio di motivazione manifesto, contraddittorio o illogico nell'apprezzamento degli elementi probatori.
- Precedenti penali e procedimenti pendenti rilevano nella valutazione complessiva della personalità e del rischio di recidiva e possono legittimare il diniego di misure alternative quando connessi alla natura del reato per cui si chiede l'affidamento.
- Il giudice può disporre un periodo di osservazione inframuraria prima di concedere una misura alternativa quando sussistono dubbi sull'idoneità delle condizioni proposte per l'affidamento.
- In cassazione dichiarata inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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