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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12211/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un aspirante docente aveva chiesto al giudice del lavoro l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente e nella prima fascia delle GPS per una classe di concorso, sostenendo che il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e di 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche fosse sufficiente a integrare un titolo abilitante, o comunque assimilabile all'abilitazione, ai fini dell'accesso alla seconda fascia. Il tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alla seconda fascia; la corte d'appello aveva confermato. Il ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 59 del 2017, della l. n. 124 del 1999, del d.m. n. 249 del 2010 e del d.m. n. 384 del 2017, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente equiparato il semplice possesso di laurea e 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il proprio recente orientamento secondo cui nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto possono essere inseriti solo gli aspiranti titolari di abilitazione, mentre il possesso congiunto di laurea e 24 CFU vale soltanto come titolo di accesso al concorso e non come abilitazione; l'abilitazione si consegue solo con il superamento delle prove concorsuali. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando le domande dell'originario ricorrente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del ministero, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del docente volta a ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità e la novità della questione e l'esistenza di orientamenti difformi nei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 59 del 2017

    Il possesso congiunto di laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU è solo titolo di accesso al concorso; l'abilitazione all'insegnamento si consegue solo con il superamento di tutte le prove concorsuali con i punteggi minimi previsti.

  • l. n. 124 del 1999

    Richiamata dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma non decisiva nella motivazione finale, che si fonda soprattutto sulla disciplina del d.lgs. n. 59 del 2017 e delle graduatorie di istituto.

  • d.m. n. 249 del 2010

    Richiamato nel ricorso tra le fonti ritenute violate; non è svolta una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • d.m. n. 384 del 2017

    Richiamato nel ricorso tra le fonti ritenute violate; non è svolta una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • d.m. n. 131 del 2007

    La seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è riservata ai docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ma in possesso di titoli abilitanti o di titoli assimilati all'epoca all'abilitazione, non al solo titolo di studio o ai requisiti di accesso al concorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per adesione alla motivazione del precedente conforme, senza sviluppare un principio autonomo diverso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nell'ambito delle graduatorie per le supplenze scolastiche, la seconda fascia è riservata a chi sia in possesso di un'effettiva abilitazione all'insegnamento, non a chi possieda soltanto i requisiti per partecipare a un concorso abilitante.
  • Il possesso congiunto di laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU costituisce un requisito di accesso alla procedura concorsuale, ma non integra di per sé un titolo abilitante né consente l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
  • L'abilitazione all'insegnamento si consegue solo all'esito positivo del percorso o della procedura abilitante prevista dalla legge; i requisiti di ammissione alla selezione non possono essere confusi con il titolo finale che ne deriva.
  • Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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