Cassazione Penale, Sentenza n. 14244/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GUP di Ancona del 21/10/2025 che aveva approvato il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. con pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e multa di euro 20.000 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. Quattro motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p., poiché il giudice avrebbe limitato la motivazione a un mero richiamo agli atti d'indagine senza valutare la valenza probatoria; (2) mancato avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; (3) contestazione della confisca di euro 349,90, che la ricorrente sostiene fosse stata pattuita diversamente nel concordato e non è stata restituita né motivata; (4) diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute invece al coimputato Davide Leo), con conseguente esclusione della ricorrente dall'accesso alle pene sostitutive disposte per l'altro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, in data 03/03/2026, l'avvocato difensore di fiducia ha rinunciato al gravame per carenza di interesse. Di conseguenza la sentenza del GUP (patteggiamento: 4 anni e 6 mesi e multa di euro 20.000 per art. 73, comma 1, DPR 309/1990) rimane confermata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500, determinata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende. In precedenza il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento limitatamente alla confisca con restituzione e l'inammissibilità del resto, ma la Corte non è entrata nel merito per la rinuncia alla impugnazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
applicata a Michela Campanelli ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Procedura del patteggiamento/applicazione della pena concordata tra le parti; la sentenza del GUP è stata resa in esito a tale procedimento
art. 129 cod. proc. pen.
violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regola sul dovere di motivazione del provvedimento: il ricorrente ha dedotto carenza argomentativa circa la rilevanza probatoria degli atti, ossia un vizio di motivazione impugnato in Cassazione
art. 73, comma 1, DPR 309/1990
reato di cui all'ad 73, comma 1, DPR 309/1990
Norma sostanziale che punisce condotte legate a sostanze stupefacenti; è il capo di imputazione per il quale è stato concordato il patteggiamento
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore per 'carenza di interesse' determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sottoposte.
- Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia, le contestazioni su motivazione, confisca o riconoscimento di attenuanti non vengono esaminate e la decisione di merito rimane efficace.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è importante che tutte le conseguenze pratiche (compresa la sorte di somme confiscate o eventuali intese sulle restituzioni) siano chiaramente formalizzate nell'accordo e nella sentenza per evitare contestazioni successive.
- La mancata comunicazione o il mancato avviso di strumenti alternativi (es. programmi di giustizia riparativa) può costituire motivo di impugnazione, ma occorre mantenere l'impugnazione fino all'esame della Corte; la rinuncia prima del deciso impedisce il controllo giurisdizionale.
- Differenze di trattamento tra coimputati (es. riconoscimento di attenuanti a uno e non all'altro) possono essere oggetto di ricorso, ma è necessario che il ricorrente non rinunci al gravame e che il motivo sia formulato in modo da evidenziare l'arbitrarietà o la mancata motivazione.
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