Sentenza n. 327/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: con il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 27194 del 10.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto eolico della Società odierna ricorrente (doc. 1); - della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528 del 3.09.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi” (doc. 2); - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024; nonché per l’accertamento: - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 2 agosto 2024 e, in particolare, per aver omesso la pubblicazione di cui al comma 2 ed i successivi adempimenti previsti dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006; e per la condanna: - dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento. con i motivi aggiunti del 21 febbraio 2025: - della nota prot. n. 37885 del 16.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; nonché per l’accertamento: - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 2 agosto 2024 e, in particolare, per aver omesso la pubblicazione di cui al comma 2 ed i successivi adempimenti previsti dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006; e per la condanna: - dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento. con i motivi aggiunti del 17 luglio 2025: - della nota prot. n. 15189 del 23.05.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza di PAUR per il progetto eolico della Società odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 5064 del 17.02.2025, e la nota prot. n. 37885 del 16.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 14.02.2025; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato C, lett. u) punto 7, v), x), y) punto 3, z) punto 9 e z), punto 14, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato C, lett. u) punto 7, v), x), y) punto 3, z) punto 9 e z), punto 14; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; nonché per l’accertamento: - dell’illegittimità della perdurante inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 2 agosto 2024 e, in particolare, per aver omesso la pubblicazione di cui al comma 2 ed i successivi adempimenti previsti dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006; e per la condanna: - dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di sospensione, riavvio e archiviazione del procedimento PAUR relativo a un progetto eolico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'avvio del procedimento per il rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto eolico da realizzare in Sardegna. Ha impugnato dapprima le note regionali che avevano sospeso il procedimento applicando la moratoria prevista dall'art. 3 della l.r. n. 5/2024, deducendo che tale disposizione avrebbe vietato soltanto la realizzazione materiale degli impianti, senza consentire la sospensione dei procedimenti autorizzativi, e contestando inoltre la legittimità costituzionale e la compatibilità europea della disciplina regionale. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota di riavvio del procedimento, adottata per valutare gli effetti della l.r. n. 20/2024, chiedendone l'annullamento e prospettando l'illegittimità della nuova disciplina regionale e, in via subordinata, di alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui l'Amministrazione ha dichiarato l'improcedibilità e archiviato l'istanza PAUR in applicazione del divieto previsto dalla l.r. n. 20/2024, deducendo l'illegittimità costituzionale della normativa regionale, anche per avere trasformato la qualificazione di un'area come non idonea in un divieto assoluto di realizzazione dell'impianto, nonché l'illegittimità derivata degli atti applicativi. La ricorrente ha mantenuto l'interesse all'esame del ricorso introduttivo ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., nonostante il superamento degli atti di sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto la prima censura del ricorso introduttivo, ritenendo che l'art. 3 della l.r. n. 5/2024, letto nel suo complesso e in particolare alla luce del comma 2, imponesse non soltanto il divieto di realizzazione degli impianti, ma anche la sospensione dei procedimenti autorizzativi già in corso. Diversamente, il comma 2 sarebbe privo di autonomo significato. Ha invece accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità degli atti di sospensione ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché fondati sull'art. 3 della l.r. n. 5/2024, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro la nota di riavvio del procedimento, atto endoprocedimentale e ontologicamente privo di lesività. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto: la nota di improcedibilità e archiviazione è stata annullata perché applicativa dell'art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/2025. La qualificazione di un'area come non idonea non può comportare automaticamente e in modo assoluto l'irrealizzabilità del progetto; l'Amministrazione deve riavviare il procedimento e valutare in concreto la fattibilità dell'intervento, senza automatismi. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina il procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale, inclusi la pubblicazione dell'istanza e i successivi adempimenti procedimentali.
art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024
Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee [...] i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il giudice ha ritenuto che, alla luce del comma 2 e della lettura sistematica della legge, la disposizione imponesse anche la sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso. La norma è stata tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale e gli atti applicativi sono stati dichiarati illegittimi.
art. 20 d.lgs. 199/2021
Esprime principi fondamentali in materia di individuazione delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, inclusi il divieto di moratorie e la necessità di promuovere gli obiettivi di decarbonizzazione.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
La disposizione, applicata per dichiarare improcedibile e archiviare l'istanza PAUR in ragione della non idoneità dell'area, è stata dichiarata incostituzionale; la non idoneità non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando l'annullamento non risulta più utile ma permane l'interesse a fini risarcitori, di accertare l'illegittimità dell'atto impugnato.
art. 88 c.p.a.
Il giudice ha richiamato, per la motivazione della decisione, precedenti sentenze della stessa Sezione.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato quale base formale per la dichiarazione dell'interesse della ricorrente all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori.
Massime di principio
- Quando una disposizione regionale di salvaguardia vieta la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e stabilisce espressamente che le misure si applichino anche alle procedure autorizzative in corso, essa può essere interpretata come diretta a sospendere anche tali procedimenti, non soltanto l'esecuzione materiale degli impianti.
- L'interesse all'accertamento dell'illegittimità di un atto amministrativo può permanere, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., quando l'atto abbia esaurito i propri effetti ma la parte dichiari tempestivamente di perseguire finalità risarcitorie.
- La qualificazione regionale di un'area come non idonea all'installazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto, automatico e aprioristico di realizzazione del progetto; l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta nell'ambito del procedimento autorizzativo.
- Quando viene meno per illegittimità costituzionale la disposizione normativa posta a fondamento di un provvedimento di improcedibilità o archiviazione di un procedimento autorizzativo, il provvedimento applicativo è illegittimo e l'Amministrazione deve riavviare il procedimento, procedendo alla valutazione concreta del progetto senza applicare automatismi preclusivi.
- È inammissibile l'impugnazione di un atto meramente endoprocedimentale di riavvio dell'istruttoria, quando tale atto sia privo di autonoma lesività e sia funzionale alla prosecuzione del procedimento amministrativo.
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