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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -delle Deliberazioni n. 59/2020 del C.d.I (consiglio d'Istituto) del 26/06/2020 e del C.d.D (Collegio dei Docenti), n. 12/2021 del 19/05/2021 relative ai “Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi”; -del criterio imposto dalla D.S al collegio docenti del 21/06/2022 e deliberato dal consiglio d'istituto il giorno 22/05/2022, intitolato “motivi di opportunità del Dirigente Scolastico per l’assegnazione dei docenti alle classi”; -delle delibere del CdD straordinario, in modalità on-line, del 21/06/2022 dalle 15:00 alle 15:30, con ordine del giorno “Approvazione proposte CdD per l'assegnazione dei docenti alle cattedre”.

Giustizia amministrativa202200536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e deliberazioni relativi ai criteri di assegnazione dei docenti alle classi, compreso il criterio dei motivi di opportunità del dirigente scolastico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, docente di matematica e fisica presso un liceo statale, ha impugnato deliberazioni del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti concernenti i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, nonché il criterio relativo ai motivi di opportunità del dirigente scolastico e le delibere con cui erano state approvate le proposte di assegnazione. L'Amministrazione ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all'irricevibilità per tardività, al difetto di interesse e alla necessità di sospendere il giudizio per la pendenza di una controversia davanti al giudice del lavoro. Il TAR ha esaminato prioritariamente la questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La contestazione riguarda infatti l'assegnazione dei docenti alle classi, qualificata come atto di gestione del rapporto di lavoro adottato dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato. Non si tratta di un atto di macro-organizzazione, poiché gli atti di macro-organizzazione riguardano le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva. La giurisdizione amministrativa residua, in materia di pubblico impiego privatizzato, per gli atti di macro-organizzazione e per le procedure concorsuali, mentre gli atti di gestione del rapporto sono devoluti al giudice ordinario. La sentenza ha disposto la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice territorialmente competente, entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale; quando vengano in questione atti amministrativi presupposti, il giudice li disapplica, se illegittimi

    La disposizione devolve al giudice ordinario le controversie relative alla gestione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, anche quando siano rilevanti atti amministrativi presupposti, che il giudice ordinario può disapplicare se illegittimi.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La giurisdizione amministrativa resta ferma per le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato

    Gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati dall'amministrazione con i poteri propri del datore di lavoro privato e incidono su diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono conservati gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è tempestivamente riassunto davanti al giudice dotato di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie relative ad atti di gestione del rapporto di lavoro sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando siano contestati atti amministrativi presupposti.
  • L'assegnazione di docenti a classi o cattedre costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro, adottato con i poteri del datore di lavoro privato, e non atto di macro-organizzazione soggetto alla giurisdizione amministrativa.
  • La giurisdizione amministrativa sul pubblico impiego privatizzato resta limitata, per quanto rileva, agli atti di macro-organizzazione e alle procedure concorsuali; non si estende alle concrete determinazioni organizzative riguardanti la posizione lavorativa del singolo dipendente.
  • Quando la controversia è devoluta al giudice ordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda conserva i propri effetti processuali e sostanziali se il giudizio è tempestivamente riassunto davanti al giudice competente entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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