Cassazione Penale, Sentenza n. 14420/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Silvia Martina, condannata dal Tribunale di Modena per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commi 2 lett. c) e 116 c.d.s.) con aumento per recidiva e negazione delle circostanze attenuanti generiche, ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancata specificità. Nel ricorso per Cassazione ha censurato: 1) violazione dell'art. 581 c.p.p. per errata valutazione della specificità dei motivi; 2) mancata valutazione della sua condizione di emarginazione sociale e del percorso riabilitativo come fondamento per le attenuanti generiche; 3) eccessiva gravosità della pena e difetto di ponderazione della pena base e della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 581 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Galtelli) e le modifiche normative (d.lgs. n. 150/2022) che impongono la "specificità estrinseca": ogni richiesta deve enunciare in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici con riferimento ai capi e punti della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto che l'atto di appello fosse generico, non confrontasse criticamente le ragioni del Tribunale e ripetesse argomentazioni già valutate in primo grado; pertanto l'inammissibilità era fondata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Stabilisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità; il comma 1-bis richiede che per ogni richiesta siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o diritto espresse nel provvedimento impugnato (specificità estrinseca)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche art. 581 c.p.p.)
Ha introdotto il comma 1-bis ad art. 581 c.p.p. rafforzando l'obbligo di specificità estrinseca dell'atto di appello per migliorare l'efficienza del giudizio di appello
legge 23 giugno 2017, n. 103
Precedente intervento normativo che ha riformulato il regime dell'appello e che, unitamente alla giurisprudenza, ha inciso sul criterio di specificità delle impugnazioni
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreta la ricorrente era stata condannata ai sensi del comma 2 lett. c)
art. 116 c.d.s.
Richiamato come norma connessa alle violazioni del codice della strada contestate alla ricorrente
art. 81 c.p.
Norma sulla concorso di circostanze che può comportare aumento della pena: in fatto è stato applicato un aumento ex art. 81 per concorso di reati/recidiva
art. 133 c.p.
Disciplinante le circostanze attenuanti e aggravanti; la giurisprudenza richiamata consente al giudice di primo grado di valutare e privilegiare un solo elemento ritenuto prevalente ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di fissare una somma a carico dell'inammissibile ricorrente; applicata dalla Corte per la condanna della ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Sez. U, sent. n. 8825/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha definito il principio della specificità estrinseca dell'appello: i motivi devono enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata
Massime di principio
- L'appello in materia penale deve indicare con precisione e in modo puntuale i rilievi critici correlandoli ai capi e ai punti della decisione impugnata (specificità estrinseca); le censure generiche o ripetitive sono suscettibili di inammissibilità
- Non è sufficiente ripetere argomentazioni già valutate dal giudice di primo grado: l'appello deve mostrare in che modo e perché le valutazioni di fatto o di diritto del primo giudice siano errate o incomplete
- La Corte d'appello, nella fase di delibazione, può dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità senza entrare nel merito della manifesta infondatezza; la sua motivazione deve però mettere in relazione i motivi proposti con le ragioni del provvedimento impugnato
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche in appello è necessario contestare puntualmente le ragioni specifiche addotte dal primo giudice per il diniego, indicando elementi di fatto o di diritto non adeguatamente considerati
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi il rischio economico va valutato prima di proporre impugnazioni deboli
- Linee pratiche per redigere un appello efficace: richiamare espressamente i capi e i punti della sentenza impugnata; enunciare singolarmente ogni rilievo critico; argomentare il nesso logico tra il rilievo e l'errore di fatto o di diritto; indicare le prove o i passaggi probatori che giustificano la diversa valutazione
- Le modifiche normative e la giurisprudenza recente privilegiano qualità e precisione dell'atto di impugnazione: la strategia difensiva deve mirare a mostrare non solo motivo astratto ma la sua concreta incidenza sulla decisione impugnata
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