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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46338/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per reati connessi al possesso di una pistola a salve modificata: contesta la qualificazione dell'oggetto come "arma" sostenendo che la consulenza balistica ha accertato un cedimento strutturale della canna e dell'incastellatura (erosione del metallo) che ne avrebbe reso impossibile o non sicuro l'uso. Perciò, in assenza di prova di sparo effettiva (non effettuata per motivi di sicurezza), l'oggetto dovrebbe essere considerato un "arnese" pericoloso ma non un'arma. Inoltre censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte d'appello per il "pericolo insito nella condotta".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 1-bis D.Lgs. 527/1992, rileva la potenzialità offensiva dell'oggetto e non occorre che esso sia attualmente perfettamente funzionante: se l'arma è riparabile o trasformabile in arma capace di espellere un proiettile, conserva la qualifica di arma da fuoco. Nel caso concreto il consulente aveva accertato che il ciclo di sparo era regolare nonostante un difetto della canna che renderebbe l'uso pericoloso; la possibilità di riparazione implica la conservazione della potenzialità offensiva. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha escluso tali circostanze in considerazione della duplice pericolosità dell'arma (per l'utilizzatore e per la potenziale vittima) e dell'adeguamento della pena nel minimo edittale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 527/1992, art. 1-bis

    Ai sensi dell'art. 1-bis D.Lgs. 527/1992 si considera "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile... Si considera altresì arma da fuoco qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo se: 1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e 2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato.

    La norma è interpretata in termini di potenzialità offensiva: non è necessaria la perfetta efficienza attuale dell'oggetto, basta che sia effettivamente trasformabile o ripristinabile in modo da poter espellere un proiettile; l'arma non perde la sua qualifica se il guasto è riparabile.

  • Legge 110/1975, art. 23, comma 4

    Usata per inquadrare il reato relativo alla detenzione/alterazione di armi clandestine: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato in base alla potenzialità offensiva dell'oggetto.

  • Codice penale, art. 648

    Norma richiamata per il reato di ricettazione (o altro capo contestato): presente nel capo C della imputazione, confermata nella sentenza di merito.

  • Legge 895/1967, artt. 4 e 7

    Richiamate a titolo descritto nella imputazione (capo A) relative a specifiche fattispecie per le quali il ricorrente è stato inizialmente rinviato a giudizio.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Riguardano il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e l'applicazione dei criteri per la determinazione della pena, utilizzati dalla Corte territoriale nella motivazione della pena concreta.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle attenuanti in base alla prevalenza del dato negativo (pericolosità dell'arma) nella valutazione discrezionale della personalità e della condotta del reo.

Massime di principio

  • Un oggetto modificato per poter sparare è qualificabile come arma anche se al momento non è perfettamente efficiente, purché la riparazione o la trasformazione siano realisticamente possibili; la legge tutela la potenzialità offensiva, non soltanto l'effettiva capacità di sparare in quel momento.
  • L'assenza di una prova di sparo effettiva non esclude automaticamente la qualificazione come arma se consulenze e prove tecniche indicano che il ciclo di sparo può essere regolare o che la riparazione è possibile.
  • La Corte può negare le circostanze attenuanti generiche basandosi su un elemento preponderante (es. la pericolosità dell'arma); tale valutazione discrezionale, se motivata, non è sindacabile in Cassazione se congrua e non contraddittoria.
  • In processi su armi modificate la consulenza balistica assume rilievo centrale: esiti che attestino cedimenti ma anche riparabilità o pericolosità non impediscono la configurazione del reato di detenzione di arma clandestina.
  • Per contestare efficacemente la qualificazione come arma è necessario dimostrare l'obiettiva impossibilità o estrema difficoltà di riparazione (es. irreperibilità di pezzi o impossibilità tecnica), non solo la temporanea inefficienza.

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