Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30022/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Antoci dal reato di falso giuramento (art. 371 cod. pen.) in relazione al giuramento decisorio con cui Antoci aveva dichiarato di aver versato €121.114 a Barone per l'acquisto di un terreno. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per omissione e manifesta illogicità: a detta del ricorrente la Corte d'appello aveva valutato soltanto il contenuto del giuramento decisorio senza considerare elementi probatori convergenti ritenuti decisivi dalla sentenza di primo grado, quali il contenuto di un interrogatorio formale precedente (17/12/2007), le testimonianze (in particolare Turato che negava la consegna del denaro), le risultanze dell'operante Duomo sull'assenza di prove tracciabili di pagamento e la testimonianza di Guardiano sulla situazione economica dell'imputato. Il ricorso sosteneva che la Corte d'appello non avesse fornito una motivazione puntuale e contrastasse adeguatamente la ricostruzione di primo grado, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza di appello limitatamente agli effetti civili e ha rinviato, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., il giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo esame dei profili civili affetti da lacune e carenze di motivazione. La Corte ha ritenuto che la pronuncia di appello avesse illegittimamente 'parcellizzato' la valutazione probatoria, non avendo adeguatamente confutato la puntuale valutazione probatoria del primo grado e non avendo fornito la motivazione rafforzata richiesta quando si riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 371 cod. pen. (falso giuramento)

    La Corte richiama che per la configurazione del reato di falso giuramento è necessario accertare se la dichiarazione giurata sia effettivamente falsa, mediante valutazione completa dell'intera vicenda probatoria, senza parcellizzare i vari momenti processuali.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione della parte civile limitato ai soli effetti civili; da essa trae origine la legittimazione del ricorrente a impugnare la sentenza di appello sotto il profilo civile.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione, in caso di annullamento limitato agli effetti civili, di rinviare la causa al giudice civile competente per nuovo giudizio; la Corte l'ha applicata per demandare la rinnovazione della decisione sui profili civili.

  • Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)

    Principio secondo cui il giudice di appello che assolve in riforma deve fornire motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la diversa conclusione, riassumendo se necessario la prova dichiarativa ritenuta decisiva; la Cassazione ha ritenuto che tale obbligo non fosse stato rispettato.

  • Sez. 6, n. 47673 del 19/10/2023 (Paganelli)

    Richiama la necessità, in tema di falso giuramento, di un accertamento sulla effettiva falsità della dichiarazione giurata con valutazione completa dell'intera vicenda; citata per sostenere che non si possono parcellizzare i momenti processuali.

  • Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013 (Sciortino) e Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)

    Precedenti richiamati a supporto del principio relativo al rinvio operativo dalla Cassazione al giudice civile competente per valore quando si annulla una decisione limitatamente agli effetti civili.

Massime di principio

  • Quando in appello si riforma una condanna in senso assolutorio il giudice di appello deve fornire motivazione puntuale e adeguata che confuti le argomentazioni della sentenza di primo grado; la mera enunciazione oppositiva non è sufficiente.
  • Nel giudizio penale per falso giuramento occorre valutare complessivamente tutte le dichiarazioni e le risultanze documentali provenienti anche dai procedimenti civili collegati; non è ammessa una valutazione parcellizzata che escluda momenti probatori rilevanti.
  • La parte civile può proporre ricorso per cassazione limitatamente agli effetti civili (art. 576 cod. proc. pen.) se ritiene che la decisione penale incida sulle sue pretese risarcitorie; la Cassazione può annullare la sentenza di merito sugli effetti civili e rinviare al giudice civile per nuovo esame.
  • Se la decisione di appello omette di motivare adeguatamente la diversa ricostruzione dei fatti rispetto al primo grado, è probabile che la Corte di Cassazione annulli la pronuncia per carenza motivazionale e disponga il rinvio per la valutazione completa degli elementi probatori.
  • La presenza di elementi convergenti (interrogatorio formale, testimonianze, accertamenti operativi, documenti) richiede che il giudice spieghi perché ritiene non credibili o non decisivi tali elementi prima di assolvere dall'accusa di falso giuramento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.