Cassazione Civile, Ordinanza n. 23227/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e altri tributi per annualità 2002, 2004 e 2005, deducendo vizi formali dell'atto. In particolare sosteneva: 1) la nullità della cartella per omessa indicazione dei saggi di interessi applicati, richiamando l'art. 20 d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 24 Cost.; 2) la nullità della cartella per mancanza di un valido titolo esecutivo, poiché il ruolo non sarebbe stato sottoscritto con firma digitale, invocando l'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 e gli artt. 20, 24 e 32 d.lgs. n. 82/2005. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo irrilevanti tali censure. In cassazione la società ha reiterato le due doglianze di violazione di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto corretta la decisione di merito, osservando che, in base all'orientamento delle Sezioni Unite richiamato, quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito e degli interessi, è sufficiente il richiamo a quell'atto e la quantificazione degli ulteriori interessi, senza necessità di indicare i singoli saggi applicati o le modalità di calcolo. Sul secondo motivo ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la validazione informatica centralizzata dei dati del ruolo è equipollente alla sottoscrizione del ruolo; inoltre la copia su supporto informatico della cartella non deve necessariamente essere firmata digitalmente, in mancanza di una specifica prescrizione normativa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di entrambi i controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della cartella per omessa indicazione degli interessi; la Corte non ne ricava un obbligo di specificazione dei singoli saggi quando la cartella si limita a chiedere interessi ulteriori già correlati a un precedente atto impositivo.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto fondante la nullità prospettata.
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
Interpretato nel senso che la formazione ed esecutività del ruolo può avvenire anche mediante validazione informatica dei dati, equipollente alla sottoscrizione del ruolo.
art. 1, comma 5-ter, d.l. n. 106 del 2005 conv. in l. n. 156 del 2005
Qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, idonea a legittimare la validazione informatica centralizzata del ruolo.
artt. 20, 24 e 32 d.lgs. n. 82/2005
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità della firma digitale; la Corte esclude che impongano, nel caso di specie, la sottoscrizione digitale del ruolo o della copia informatica della cartella in assenza di una norma espressa.
art. 7 l. n. 212/2000
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul contenuto motivazionale della cartella quando segue un precedente atto impositivo.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul dovere di motivazione dell'atto amministrativo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento segue un atto fiscale che ha già determinato il debito principale e gli interessi, l'obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo a quell'atto e l'indicazione dell'ulteriore importo richiesto, senza necessità di indicare analiticamente i singoli tassi di interesse o le modalità di calcolo.
- Se la cartella costituisce il primo atto con cui vengono richiesti interessi, la motivazione deve indicare la base normativa, la decorrenza degli interessi e la relativa quantificazione, ma non richiede la specificazione dei singoli saggi periodici applicati.
- In tema di riscossione, la validazione informatica centralizzata dei dati del ruolo è equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso.
- La copia su supporto informatico della cartella di pagamento non richiede necessariamente firma digitale, salvo che una norma espressa disponga diversamente.
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