Sentenza n. 672/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento – della Determina n. 3163 del Direttore del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Modena, pubblicata in data 22 dicembre 2025, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 e s.m.i. – Ammissione, esclusione candidati ed approvazione graduatorie finali”, nella parte in cui approva la graduatoria del profilo di Operatore Sociosanitario – Area degli Operatori, collocando il ricorrente al 7° posto con punti 21,6000, quindi in posizione non utile alla stabilizzazione; – nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi verbali, schede di valutazione, criteri applicativi, atti istruttori e valutativi comunque utilizzati. nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, a valere espressamente ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda USL di Modena sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 20.1.2025 dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, avente finalità esclusivamente difensive, nonché per l’annullamento del diniego tacito di ostensione formatosi per effetto del mancato riscontro nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale della procedura di stabilizzazione per il profilo di Operatore Sociosanitario, nella parte in cui colloca il ricorrente al settimo posto, nonché silenzio sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dell’Azienda USL di Modena che ha ammesso ed escluso i candidati e approvato le graduatorie finali della procedura di stabilizzazione del personale del comparto sanitario ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021, contestando la propria collocazione al settimo posto, con un punteggio di 21,6000, in posizione non utile alla stabilizzazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 20 gennaio 2025, avente finalità difensive, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., con conseguente ostensione della documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, con memoria depositata il 14 aprile 2026, aveva dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese, in ragione della mancata tempestiva ostensione dei documenti richiesti. Il Collegio ha ritenuto la rinuncia irrituale, per il mancato rispetto delle forme previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a., ma idonea a dimostrare, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate, come richiesto dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
Disposizione richiamata quale base normativa della procedura di stabilizzazione del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disposizioni invocate per l’istanza di accesso agli atti avente finalità difensive.
art. 60 c.p.a.
Richiamato per la definizione del giudizio in forma semplificata nella camera di consiglio.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Il mancato rispetto delle forme prescritte per la rinuncia ha reso la rinuncia irrituale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia irrituale è stata comunque ritenuta idonea a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale rito per la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di accesso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non conforme alle forme prescritte dall’art. 84, comma 3, c.p.a. non determina necessariamente l’estinzione del giudizio, ma può consentire al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, anche quando motivata dalla mancata tempestiva ostensione degli atti richiesti, può fondare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza esame dei motivi di annullamento e della domanda di accesso.
- In caso di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse e accompagnata da una richiesta di compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio.
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